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Assunzione a tempo determinato degli operai agricoli e floriovivaisti di Siena

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Lavoro

Assunzione a tempo determinato degli operai agricoli e floriovivaisti di Siena

lunedì, 11 ottobre 2021

 L'assunzione degli operai agricoli e florovivaisti di Siena a tempo determinato deve essere effettuata per determinate ipotesi, utilizzando il modulo allegato all’accordo 5 luglio 2021.

 

Assunzione a tempo determinato

Gli operai sono di norma assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'assunzione della manodopera agricola è comunque regolata dalle vigenti disposizioni di Legge. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale o di breve durata, utilizzando un apposito modulo, o ricorrendo all'istituto delle convenzioni annuali o poliennali previste dalle vigenti norme di Legge. Il contratto in convenzione non comporta, in quanto tale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È data facoltà alle parti di stipulare apposito accordo per gli operai a tempo determinato, assunti con contratto individuale, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario, o per fase lavorativa. Siffatta tipologia potrà essere utilizzata esclusivamente per tutte le fasi lavorative previste per l'attività di agriturismo e per le mansioni di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, addetto alle pulizie, giardinaggio, cameriere. Qualora si manifestassero necessità di applicazione per fattispecie diverse, sia per attività che per inquadramento, l'Osservatorio potrà procedere alla loro definizione e determinazione. Per la loro intrinseca natura, detti rapporti potranno avere, anche continuativamente, una mutevole collocazione temporale della prestazione lavorativa, dovuta alla peculiarità del lavoro da effettuare, comunque determinata da esigenze tecnico - produttive, connesse alla funzionalità del servizio ed all'attività stessa. Pertanto è data facoltà al datore di lavoro di chiedere una diversa collocazione della prestazione lavorativa. La variazione della prestazione lavorativa dovrà essere preventivamente comunicata, almeno 3 giorni prima, ed in caso d'urgenza entro 2. L'eventuale impossibilità del lavoratore, non potrà essere considerata motivo di richiamo disciplinare, ne di altra natura. Pertanto la durata della prestazione lavorativa potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, senza che tale possibilità possa cagionare una maggiorazione nella retribuzione, salvo le ordinarie previsioni contrattuali. Il ...

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