 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Condòmini vs attività commerciali rumorose condotte in locazione: legittimazione passiva e tutela invocabile

Articolo

Condominio

Condòmini vs attività commerciali rumorose condotte in locazione: legittimazione passiva e tutela invocabile

venerdì, 08 ottobre 2021

Con la sentenza n. 24188 del 2021, la Corte di cassazione chiarisce che quando un condomino agisca, ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c., per ottenere la cessazione di intollerabili immissioni provenienti da immobile altrui e condotto in locazione da terzi, nonché il risarcimento dei conseguenti danni, va riconosciuta la legittimazione passiva anche del proprietario dell’immobile interessato, allorché  si deduca che il superamento dei limiti di tollerabilità sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l’immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attività molesta ai vicini e senza l’adozione di particolari precauzioni atte a impedire al conduttore di provocare le intollerabili immissioni, senza che rilevi la cessione della proprietà dell’immobile locato successiva alla proposizione della domanda. La Corte ribadisce, inoltre, che le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, qualora siano più restrittive di quelle stabilite, in tema di immissioni, dall’art. 844 c.c., costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi necessariamente con il consenso di tutti i condòmini.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

Alcuni condòmini, esasperati dagli schiamazzi provenienti da un pub notturno situato all’interno dell’area condominiale, trascinano in giudizio la società titolare dell’esercizio commerciale condotto in locazione nonché l’amministratore unico della compagine societaria, quest’ultimo anche in qualità di soggetto proprietario dell’immobile, chiedendo la condanna a non celebrare più eventi comportanti immissioni sonore intollerabili, a mantenere chiuse le vetrine prospicienti la pubblica via, a non mescere né consentire il consumo di bevande su di essa, né apporre sedute per la sosta degli avventori. 

Le domande vengono accolte, ad eccezione di quella mirante alla condanna generica al risarcimento dei danni patiti, e il tribunale provvede altresì a fissare la somma di euro 500,00 per ogni giorno di violazione, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.

La pronuncia di primo grado non soddisfa nessuna delle parti.

Per quanto qui di rilievo, l’appello principale del proprietario dell’immobile viene accolto, poiché la Corte territoriale ritiene l’appellante, per l'oggetto delle pretese azionate, privo di legittimazione passiva, anche alla luce del fatto che egli, in corso di causa, ha ceduto la proprietà dell’immobile locato alla società titolare dell’esercizio commerciale.

Quanto all’appello incidentale proposto dagli originari attori, i giudici di secondo grado escludono di poter applicare – come invano richiesto anche innanzi al tribunale – la previsione del regolamento di condominio, concernente il divieto di esercizio di attività di osteria, sale da gioco, sale da ballo e locali di ritrovo notturno oltre le ore 22, trattandosi di clausola introdotta senza il consenso unanime dei condòmini. Conferma, altresì, il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, ribadendo la mancata osservanza, imputabile agli attori, dell’onere di specifica allegazione al riguardo.

Giunta allo scrutinio di legittimità, la controversia registra l’accoglimento soltanto di alcuni motivi di ricorso ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati