L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 aveva difatti previsto che tutti i pagamenti dovuti dal contribuente, in scadenza alla data dell’8 marzo 2020 (ovvero al 21 febbraio, per i residenti nelle “zone rosse” ex dpcm 1° marzo 2020), fossero posticipati, con pagamento in unica soluzione, al mese successivo rispetto alla scadenza del termine di sospensione.
Su questa disposizione sono intervenuti, per vero, tante modifiche normative nel corso di questo periodo di emergenza, prorogando il termine previsto in favore dei contribuenti. Infatti, a causa della continua crisi sanitaria ed economica, il Legislatore ha preferito posticipare ulteriormente il termine prima al 31 agosto (D.L. n. 34/2020); poi al 15 ottobre (D.L. n. 104/2020); prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 (D.L. n. 129/2020); ancora una volta, al 31 gennaio 2021 (D.L. n. 3/2021); con la sospensione è stata poi posticipata al 28 febbraio (D.L. n. 7/2021). L’ultima versione della norma, ad oggi non più modificata, indica il termine di sospensione fino al 31 agosto 2021.
È rimasto invariato, invece, il pagamento in unica soluzione entro la scadenza del mese successivo: pertanto, entro il 30 settembre 2021 i contribuenti devono versare gli importi fino ad oggi sospesi.
Per alleggerire il peso che il pagamento in unica soluzione, avrebbe comportato a coloro che avevano già provveduto a dilazionare il debito con un programma rateale, era intervenuta una modifica all’art. 68 del D.L. 18/2020, ad opera del decreto Rilancio (art. 154 del D.L. n. 34/2020).
In particolare, è stato previsto che, per tutte le dilazioni già in corso all’8 marzo 2020, e per quelle richieste effettuate entro il 31 dicembre 2021, la condizione di decadenza dal beneficio della rateazione delle somme è elevata a dieci rate non pagate, ...