Il fatto
Il ricorrente aveva promosso una opposizione avverso il decreto d'ingiunzione per il rimborso delle spese di esecuzione ex art. 614 c.p.c., sostenute dalla controparte per ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e di manutenzione di una terrazza a livello, come statuito da una condanna passata in giudicato.
Nel ricorso si lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, a seguito dell’alienazione del diritto di proprietà sul bene immobile nel corso del processo, veniva invocata la propria attuale qualità di usufruttuario al fine di sostenere la propria estraneità all’obbligo di concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile.
Ebbene, premesso che “nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell'art. 614, secondo comma, cod. proc. civ., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l'opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese, e non già, come risulta dal primo motivo di ricorso, mettere in discussione l'obbligo di fare consacrato nel titolo esecutivo giudiziale, ovvero contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro nella specie risultante da sentenza passata in giudicato” (Cass. civ., ordinanza n. 18634 del 30 giugno 2021), uno degli aspetti più interessanti analizzati dalla ordinanza in commento attiene alle precisazioni formulate in relazione alla successione particolare in corso di causa, fattispecie ricorrente. soprattutto considerando i lunghi tempi del giudizio.
La successione nel diritto oggetto della controversia
In primo luogo, risulta necessario precisare che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, e che “la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli ...