Premessa
Per poter individuare il trattamento previdenziale applicabile ai lavoratori che svolgono attività lavorativa all’estero, bisogna distinguere:
- se il lavoratore viene inviato in Paesi Comunitari,
- se il lavoratore viene inviato in Paesi Extracomunitari, con i quali l’Italia non ha stipulato un accordo bilaterale di sicurezza sociale;
- se il lavoratore viene inviato in Paesi Extracomunitari, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo di sicurezza sociale.
Invio di lavoratori in Paesi Comunitari
Per i lavoratori che si recano in Stati nell’ambito dell’Unione europea - Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia - la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche, il quale all’art. 12 del reg. CE n. 883/2004 prevede il c.d. distacco previdenziale. Va evidenziato che il termine “distacco” ha, nell’ambito della normativa comunitaria, un significato diverso rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana e riguarda la persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimanendo soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza.
Per quanto riguarda il Regno Unito, non è più uno Stato membro dell’UE dal 31 gennaio 2020. L’accordo di recesso, ratificato dall’UE e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 29 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha permesso di gestire l’uscita dal Regno Unito regolamentando alcuni temi di fondamentale importanza (la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito; i diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell’UE; i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord). L’accordo ha previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, che ha consentito un adeguamento graduale alla nuova situazione. Il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l’Unione europea, l’Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/Organismi firmatari, a eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L’accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all’UE.
Il datore di lavoro, prima di distaccare il lavoratore nei Paesi Comunitari deve chiedere all’Inps ed all’Inail il rilascio dei rispettivi documenti PD-A1 ed il PD-DAI, i quali hanno una valenza minima di 24 mesi e si differenziano, in quanto:
- il PD-AI è il certificato, che il lavoratore comunitario distaccato in uno Stato membro dovrà portare sempre con sè, attestante l'esonero contributivo estero, è rilasciato dall'Inps e corrisponde all'ex formulario E101;
- il PD DA1 è il documento portabile che dà diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale avvenuto in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui il soggetto è assicurato.
Inoltre, molte interessante è la circ. Inps n. 115 del 2012, la quale fa un riepilogo sulla legislazione applicabile nel caso di esercizio di attività subordinata in due o più Stati membri, che possiamo così sintetizzare:
POSIZIONE PROFESSIONALE |
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ |
LUOGO IN CUI HA SEDE L’IMPRESA |
LEGISLAZIONE APPLICABILE |
Personale degli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci |
Attività subordinata in due o più Stati membri |
In uno Stato membro |
legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio (art.11 del reg. CE n. 883/2004) |
Persona che svolge nello Stato di residenza una parte sostanziale dell’attività |
Attività subordinata in due o più Stati membri |
In uno Stato membro o più Stati (se i datori di lavoro sono più di uno) |
Legislazione dello Stato di residenza della persona (all’art. 13 par. 1 lett. a) del regolamento ( CE) n. 883/2004, come modificato dal reg. ( UE) n. 465/2012) |
Persona alle dipendenze di 2 o più imprese che non svolge parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza |
Attività subordinata in due o più Stati membri |
In uno Stato membro |
Legislazione dello Stato in cui l’impresa ha la sede (art. 13 par. 1 lett. b) ii) reg.(CE) n. 883/2004, come modificato dal reg. ( UE) n. 465/2012)
|
Persona alle dipendenze di 2 o più imprese che non svolge parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza |
Attività subordinata in due o più Stati membri |
In due Stati membri di cui uno è quello di residenza della persona |
Legislazione dello Stato membro dove ha sede l’impresa diverso da quello di residenza della persona (art. 13 par. 1 lett. b) iii) reg.(CE) 883/2004, come modificato dal reg. (UE) n. 465/2012) |
Persona alle dipendenze di 2 o più imprese che non svolge parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza |
Attività subordinata in due o più Stati membri |
Almeno due imprese in due Stati membri diversi da quello di residenza della persona |
Legislazione dello Stato di residenza della persona (art. 13 par. 1 lett. b) iv) reg.(CE) n. 883/2004, come modificato dal reg. ( UE) n. 465/2012) |
Invio di lavoratori in Paesi Extracomunitari non convenzionati
I lavoratori trasferiti o assunti per essere impiegati all’estero in Paesi non convenzionati devono essere obbligatoriamente iscritti nel sistema di sicurezza sociale italiano a norma del d.l. 317/1987, convertito, con modificazioni, in l. 3 ottobre 1987, n. 398. Tale disposizione, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; invece, sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento:
- gli Stati dell’Unione europea;
- i Paesi Extracomunitari, cui sono state sottoscritte Convezioni in materia di sicurezza sociale;
- la Svizzera;
- i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda.
La l. 398/1987 stabilisce all’art. 4, che i contributi ed i premi dovuti in Italia sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali; infatti,
a)l’Inps con circ. n. 64 del 2021 ha determinato per l’anno 2021 le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, stabilendo che i valori convenzionali, contenute nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2021, allegate alla presente circolare, possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità. Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. La retribuzione in esame può subire delle variazioni nei seguenti casi: a) passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; b) mutamento del corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica; c) maturazione nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.). Nei primi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto; invece, nel terzo caso, poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso;
b)l’Inail, con circ. n. 12 del 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, allegate alla circolare, che sono parte integrante del d.m. 23 marzo 2021. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio
Invio di lavoratori in Paesi Extracomunitari convenzionati
Per i lavoratori svolgono attività lavorativa subordinata o autonoma in Paesi Extracomunitari convenzionati si applicheranno le disposizioni contenute nelle c.d. convenzioni di sicurezza sociale. I Paesi extracomunitari che hanno stipulato le Convenzioni con l’Italia sono:
- Argentina: la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Argentina, stipulata a Buenos Aires il 03.11.1981 (ratificata con legge 18.01.1983, n. 32), è entrata in vigore l'1.1.1984;
- Australia: l’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Australia è stato stipulato il 13.09.1993 ed è entrato in vigore l'1.10.2000. L’Accordo ha sostituito la Convenzione stipulata il 23.4.1986 ed entrata in vigore l'1.9.1988;
- Brasile: l’Accordo di Emigrazione tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 9.12.1960 (ratificato con legge 02.03.1963, n. 509), è entrato in vigore il 26.02.1965. Il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Brasilia il 30.01.1974, ratificato con legge 06.04.1977, n. 236, regolamenta gli aspetti di sicurezza sociale di cui agli articoli da 37 a 43 del suddetto Accordo di Emigrazione ed è in vigore dal 5 agosto 1977;
- Canada e Quebec: l’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada, stipulato a Toronto il 17.11.1977 (ratificato con legge 21.12.1978, n. 869), è entrato in vigore l'1.1.1979. In pari data è entrata in vigore anche l’"Intesa" con il Québec, provincia del Canada in cui vige un sistema di sicurezza sociale distinto da quello federale;
- Capoverde: la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica di Capo Verde, stipulata il 18.12.1980 e ratificata con legge n. 34 del 25.01.1983, è entrata in vigore l'1.11.1983;
- Israele: l’ Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele sulla previdenza sociale firmato in Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98 è entrato in vigore dal 1° dicembre 2015. L’Accordo sostituisce integralmente lo Scambio di lettere firmato in Gerusalemme il 7 gennaio 1987 che costituiva un accordo in materia di legislazione applicabile;
- Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou): tra l’Italia e le Isole del Canale trova applicazione la Convenzione italo-britannica in materia di sicurezza sociale, stipulata il 28.11.1951, recepita con due successivi Scambi di note: dall’isola di Jersey, nel 19.5.1958, e dalle isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou nel 7.6.1967;
- ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc): tra l'Italia e i Paesi della ex-Jugoslavia trovano applicazione la "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali” firmata a Roma il 14.11.1957, ratificata con legge n. 885 dell'11.06.1960, entrata in vigore l'1.01.1961, e il Trattato di Osimo tra l'Italia e l'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato il 10.11.1975, ratificato con legge n. 73 del 14.03.1977 ed entrato in vigore il 3.04.1977;
- Principato di Monaco: la Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco, stipulata a Monaco il 12 febbraio 1982, ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1985, è entrata in vigore il 1° ottobre 1985. In pari data è entrato in vigore anche il relativo Accordo Amministrativo, anch'esso firmato il 12 febbraio 1982. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori temporanei (termine che designa i "frontalieri") italiani rimasti disoccupati nel Principato di Monaco, continua a trovare applicazione l'apposito Accordo firmato il 12 febbraio 1982 ed entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 1982;
- Tunisia: l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015, n. 35, è entrato in vigore il 1° agosto 2015. L’Accordo sostituisce integralmente la Convenzione Europea di sicurezza sociale stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa con la Turchia e il relativo Accordo complementare, già in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990;
- Uruguay: la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia ed Uruguay, stipulata il 7.11.1979 e ratificata con legge 15.10.1981 n. 669, è entrata in vigore l'1.6.1985;
- USA: l’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, stipulato il 23.5.73, entrato in vigore l'1.11.78, è stato successivamente modificato dall'Accordo aggiuntivo, stipulato il 17.4.84, entrato in vigore l'1.1.86;
- Venezuela: la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela, stipulata il 7.06.1988 e ratificata con legge 6.08.1991 n. 260, è entrata in vigore l'1.11.1991;
- Stato Città del Vaticano: la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Santa Sede, stipulata il 16.06.2000, ratificata con legge 19.08.2003 n. 244 ed entrata in vigore l'1.01.2004, amplia il campo di applicazione della precedente Convenzione del 6.06.1956;
- Corea: l’Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea concernente l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 215 - supplemento ordinario - del 15 settembre 2005, è entrato in vigore il 1° aprile 2005. La relativa Intesa amministrativa, che ne ha definito le modalità applicative, è stata firmata il 26 gennaio 2006;
- Turchia: la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Tunisia, stipulata a Tunisi il 07.12.1984 (ratificata con legge 07.10.1986, n. 735), è entrata in vigore l'1.6.1987.