 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Patto di non concorrenza: congruo un corrispettivo pari al 25% della RAL dell’ultimo anno di lavoro a fronte di una durata di 12 mesi.

Articolo

Lavoro

Patto di non concorrenza: congruo un corrispettivo pari al 25% della RAL dell’ultimo anno di lavoro a fronte di una durata di 12 mesi.

mercoledì, 15 settembre 2021

Con una recente sentenza, il Tribunale di Milano ha ritenuto non simbolico, né iniquo, né sproporzionato un corrispettivo pari al 25% della RAL dell’ultimo anno di lavoro per un patto di non concorrenza di durata annuale.

 

Il caso affrontato da Trib. Mi., sez. lav., 21 luglio 2021, n. 1806, dott.ssa Capelli

La parte ricorrente, con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., chiedeva al Tribunale di Milano di accertare l’inopponibilità ed illegittimità del patto di non concorrenza apposto proprio al contratto di lavoro. Quindi conveniva innanzi al Tribunale di Milano la società datrice di lavoro per richiederne la condanna alla restituzione della penale da lui corrisposta in ragione della ritenuta violazione del patto di non concorrenza.

L’ex datore di lavoro (parte convenuta) si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto. In particolare, chiedeva l’affermazione della validità del patto di non concorrenza, la sua opponibilità al ricorrente e, conseguentemente, il riconoscimento della legittimità della trattenuta a titolo di penale.

Il Tribunale di Milano, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed istruita la causa, rigettava il ricorso perché il patto risultava valido.

La sentenza

Il Tribunale, valutate le domande presentate dal lavoratore, riteneva il patto di non concorrenza valido ed opponibile per diverse ragioni.

In primis, il Tribunale rigettava l’eccezione sollevata dal lavoratore secondo cui le formule utilizzate nel patto (“qualsiasi attività o ramo d’azienda”, “qualsiasi altra posizione”, “a titolo meramente esemplificativo”, ecc.) avevano una tale genericità da precludergli lo svolgimento di qualsiasi attività in tutto il settore informatico, e tali da impedirgli di potersi avvalere della propria professionalità per produrre reddito. In realtà, rilevava il Tribunale, l’art. 12 del suddetto patto ne delimitava l’oggetto prevedendo:

− l’esclusivo divieto di svolgere attività concorrenziali in relazione a un settore specialistico, concernente la progettazione, lo sviluppo, la distribuzione, la concessone su licenza, la vendita e assistenza di design tridimensionale ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati