Preliminarmente è opportuno precisare che i bonus fiscali, cui ha fatto riferimento la richiesta dell’Agenzia delle Entrate, sono quelli a cui è applicabile la disciplina contenuta nell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n.77/2020, che, come è noto, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Tra tali bonus, lo ricordiamo, è compreso anche il cosiddetto Superbonus 110% previsto dall’art.119 del citato D.L. n.34/2020.
Nella richiesta, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta registrazione dei menzionati bonus per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, ha posto i seguenti quattro quesiti:
- contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale;
- contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
- contabilizzazione nel bilancio della società cedente che, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
- contabilizzazione nel bilancio della società cessionaria che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.
Esaminiamo in rapida rassegna le risposte e le indicazioni operative fornite dall’OIC nella “Comunicazione”.
Contabilizzazione nel bilancio della società committente
Secondo l’OIC, il contributo di cui al citato art. 121 del D.L. n.34/2020 deve essere contabilizzato per le sue caratteristiche come un “contributo in conto impianti”.
Al riguardo il paragrafo 86 del principio contabile OIC 16 - “Immobilizzazioni materiali”, espressamente, stabilisce che costituiscono contributi ...