 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il comma 9-bis dell'art. 119 del decreto rilancio: la terza via per deliberare gli interventi di efficientamento energetico

Articolo

Condominio

Il comma 9-bis dell'art. 119 del decreto rilancio: la terza via per deliberare gli interventi di efficientamento energetico

mercoledì, 07 luglio 2021

La sentenza 16 aprile 2021 n. 3178 del Tribunale di Milano ha precisato che, ai sensi dell'art. 26 comma 2 legge 10/1991, è legittima la delibera adottata con la maggioranza agevolata di un terzo del valore dell'edificio se l'intervento di contenimento del consumo energetico risulta individuato da una diagnosi energetica da parte di un tecnico abilitato.

Scritto da: Di Giovanni Pietro Maria

Il caso

La delibera con la quale il condominio aveva approvato, con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio, un intervento di efficientamento dell'impianto termico veniva impugnata da alcuni condomini i quali lamentavano la violazione del procedimento di convocazione dell'assemblea, la carenza del quorum deliberativo necessario ed per errori contabili nel preventivo di spesa approvato.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 16 aprile 2021 n. 3178 – estensore dott.ssa Folci – rigettava l'impugnazione ritenendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente la specifica indicazione dell'oggetto della delibera, aveva consentito ai condòmini di essere sufficientemente informati circa gli argomenti all'ordine del giorno; che la delibera era stata legittimamente assunta con la maggioranza ridotta prevista dall'art. 26 comma 2 legge 10/1991 in presenza di una perizia integrante valida diagnosi energetica, anche se l'intervento preveda la sostituzione dei singoli moduli termici interni agli appartamenti laddove sia “provato che la sostituzione degli stessi consentirebbe, quale ipotesi più logica, l'efficientamento del sistema di riscaldamento condominiale con conseguente riduzione delle spese da ripartire pro quota”; che il preventivo era corretto in quanto le competenze contabilizzate in più erano giustificate dall'addebito non solo delle rate ordinarie ma anche della prima rata anticipata e calcolata in base alle rate dell'anno precedente e del saldo di quest'ultimo.

La sentenza in commento offre lo spunto per una ricostruzione comparativa delle norme che oggi disciplinano la possibilità di deliberare interventi di efficientamento energetico in condominio.

L'evoluzione della normativa speciale per deliberare gli interventi di efficientamento energetico

Una maggioranza speciale per favorire gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento dei consumi energetici è stata introdotta dall'art. 26 comma 2 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 che nella sua formulazione originaria prevedeva: “per ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati