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Assegno temporaneo: requisiti, misura, compatibilità e ANF.

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Disposizioni in genere

Assegno temporaneo: requisiti, misura, compatibilità e ANF.

giovedì, 01 luglio 2021

Con circolari Inps nn. 92 e 93 del 30 giugno 2021 vengono fornite informazioni e precisazioni sull’Assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal d.l. 8 giugno 2021, n. 79, cui è possibile presentare domanda telematica all’Inps, dal 1° luglio 2021.

Campo di applicazione

L’assegno temporaneo per i figli minori è stato introdotto, in via sperimentale dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, dal d.l. 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, ed è prevista nelle more dell'attuazione della legge delega 1 aprile 2021, n. 46, che reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

L’assegno temporaneo, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 79/2021 e della circ. Inps n. 93 del 2021, spetta:

- in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari, disciplinati dal D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo),

- ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare, regolato dal d.l. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, in l. 13 maggio 1988, n. 153.

Tale assegno è, inoltre, erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo ed è riconosciuto anche ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

 

Quali requisiti per l’erogazione dell’assegno temporaneo?

L’art. 1 del d.l. 79/2021 stabilisce che il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Sul punto, la circ. Inps n. 93 del 2021 precisa che ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;

- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il quale prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile:

- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età. Sul tema, la circ. Inps n. 93 del 2021 specifica che:

a)il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune, al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore, in caso di affido condiviso dei minori;

b)la condizione di figli a carico sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro (art. 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986);

c)è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare;

  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 del d.l. n. 79 del 2021.

 

La misura dell’assegno temporaneo

L'importo mensile dell’assegno temporaneo, spettante con riferimento a ciascun figlio minore e a carico, varia sia in relazione alla fascia di importo dell'ISEE sia in relazione alla circostanza che del nucleo faccia parte un numero di figli minori inferiore a 3 oppure pari o superiore a 3. Nella circ. Inps n. 93 del 2021, si prevede

a)una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;

b)una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Inoltre, in base al comma 2 dell’art. 2 del d.l. 79/2021, l'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Infine, la circ. Inps n. 93 del 2021 sancisce che nel caso in cui venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale INPS competente per territorio. A tal proposito, l’art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013 stabilisce che, alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell’Inps, in qualità di ente erogatore, di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

 

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’art. 2 del d.l. 79/2021 e la circ. Inps n. 93 del 2021 stabiliscono che l’assegno temporaneo è compatibile:

a)con il reddito di cittadinanza; sul punto, va precisato che, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza;

b)assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della l. 23 dicembre 1998, n. 448);

c)assegno di natalità;

d)premio alla nascita;

e)fondo di sostegno alla natalità;

f)detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del d.p.r. 917/1986;

g)assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797 del 1995.

 

Modalità di presentazione della domanda

In base all'art. 3, comma 1, del d.l. 79/2021 ed alla circ. Inps n. 93 del 2021, la domanda per l'assegno temporaneo è presentata dal genitore richiedente, dal 1° luglio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio e con modalità telematica, attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Sulla presentazione della domanda, l’Inps con circ. n. 93 del 2021 ha chiarito che:

a)se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace; però, i requisiti previsti dal d.l. n. 79 del 2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace;

b)in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.

Nell’ipotesi in cui la domanda venga accolta, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa; invece, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Infine, la circ. Inps n. 93 del 2021 sancisce che l’importo spettante dell’assegno temporaneo è corrisposto mediante:

- accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);

- bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;

- accredito sulla carta, per i nuclei beneficiari di Rdc.

In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore "solo" (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l’Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

 

Assegno temporaneo ed assegno per il nucleo familiare (ANF)

L’art. 4 del d.l. 79/2021, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare (ANF), previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, in l. 13 maggio 1988, n. 153, il quale quest’ultimo è:

- riconosciuto - in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di figli minorenni, a condizioni di inabilità e con importi variabili - in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla c.d. Gestione separata Inps, dei titolari di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative;

- corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’art. 5 del d.l. 79/2021. In proposito, l’art. 5 del d.l. 79/2021 dispone, in via transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è - circ. Inps n. 92 del 2021 - pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

Infine, la circ. Inps n. 92 del 30 giugno 2021, ribadisce che per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative; nello specifico:

- per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circ. Inps n. 45 del 2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’Inps utilizzando l’apposita procedura sul portale web. L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti;

- per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo, la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall’art. 5 del d.l. 79/2021;

- per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’Inps con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale; anche in tal caso, gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli, come indicato dall’art. 5 del d.l. 79/2021;

- per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il mess. Inps n. 833 del 2021. Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’art. 5 del d.l. 79/2021;

- per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall’art. 5 del d.l. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.

 

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