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No al monitoraggio indiscriminato degli accessi ad internet dei dipendenti. Nuova sanzione dal Garante privacy

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No al monitoraggio indiscriminato degli accessi ad internet dei dipendenti. Nuova sanzione dal Garante privacy

mercoledì, 30 giugno 2021

La navigazione in Internet dei dipendenti non può essere monitorata in maniera indiscriminata anche se c’è un accordo sindacale. I controlli del datore di lavoro devono rispettare in ogni caso lo Statuto dei lavoratori e i principi di liceità, minimizzazione, correttezza e trasparenza del trattamento previsti dal GDPR.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Ancora sanzioni dal Garante della Privacy per trattamenti illeciti effettuati nei confronti dei dipendenti.
A subire la stretta dell’Autorità questa volta è stato un ente comunale nella sua qualità di datore di lavoro e titolare del trattamento, al quale il Garante ha inflitto una sanzione di 84 mila euro.


Le violazioni contestate, nel caso di specie, hanno riguardato, non solo il Regolamento n. 679/2016 nei suoi principi cardine, ma anche l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori; il Comune, infatti, tramite il proprio sistema informatico, monitorava costantemente il traffico di rete e i singoli accessi ad internet realizzati dai suoi dipendenti.

A presentare reclamo all’Autorità è stato un dipendente dell’ente, il quale, nell’ambito di un procedimento disciplinare aveva scoperto che la sua navigazione online era costantemente controllata. Il dipendente lamentava, pertanto, a carico del suo datore di lavoro, la violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali dei dipendenti, atteso che appunto il sistema di registrazione degli accessi ad Internet impiegato dal titolare del trattamento consentiva di “controllare, tracciare, filtrare in maniera massiva, costante e indiscriminata […] la cronologia dei siti internet visitati e il tempo di navigazione per ciascun sito”, nonché memorizzava e conservava tali dati associati a ciascun dipendente per un lungo periodo di tempo, il tutto senza una idonea informativa. Peraltro, inoltrando specifica richiesta al suo Ufficio servizi informatici, l’ente poteva poi chiaramente verificare quali siti ciascun interessato visitava, mediante estrazione di reportistica.

Secondo il reclamante, il trattamento dei dati così effettuato era da dichiararsi illecito, in quanto compiuto in violazione dell’art. 4  legge n. 300/1970 e dei principi in materia di trattamento dei dati personali e, pertanto, chiedeva all’Autorità Garante di disporre l’inutilizzabilità dei dati raccolti, il divieto dell’ulteriore trattamento e conservazione dei dati e ...

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