1. Il principio affermato da Trib. La Spezia, 24 marzo 2021
Chiamato a pronunziarsi in tema di successione mortis causa nella posizione del condomino deceduto e della conseguente individuazione del soggetto legittimato (1) a partecipare, quale "avente diritto", all'assemblea nonché (2) a ricevere la relativa convocazione, il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 24 marzo 2021, ha affermato essere "onere dell'erede comunicare all'amministratore il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con assunzione in capo a sé dei diritti ed obblighi condominiali. Conseguentemente "l'amministratore il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso (così Cass. sez. II sent. n. 6926 del 22 marzo 2007). La Corte, con la citata sentenza ha anche precisato che l'obbligo di avvisare tutti i condomini ai fini di una valida costituzione dell'assemblea, alla stregua dell'art. 1136 comma 6 c.c., deve ritenersi adempiuto quando risultino convocati tutti i condomini noti all'amministratore".
2. La posizione della giurisprudenza di legittimità.
La soluzione proposta dal tribunale ligure è, invero, conforme alla posizione della più recente giurisprudenza di legittimità, maturata all'esito di un ampio dibattito che affonda le proprie radici negli anni '60 del secolo scorso.
Un originario orientamento riteneva, infatti, che, ove gli eredi dell'originario condomino non si fossero attivati per comunicare le proprie generalità all'amministratore, correttamente l'avviso di convocazione dell'assemblea avrebbe potuto essere indirizzato "collettivamente ed impersonalmente" agli stessi all'ultimo domicilio del defunto, e ciò anche oltre l'anno dal decesso, in applicazione analogica dell'art. 303 c.p.c., quale previsione che rivelerebbe l'atteggiamento del legislatore di fronte alla morte del protagonista di un rapporto ...