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La salvaguardia del decoro architettonico condominiale. Una nuova ipotesi di servitù reciproca...?

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Condominio

La salvaguardia del decoro architettonico condominiale. Una nuova ipotesi di servitù reciproca...?

lunedì, 14 giugno 2021

La tutela di un bene o valore condominiale, come ad esempio il decoro architettonico di un caseggiato, può avvenire mediante la pattuizione di una clausola “ne varietur”. Con tale clausola si costituisce infatti una servitù reciproca tra i proprietari del fabbricato, opponibile ai terzi mediante trascrizione.

Scritto da: Gabutti Carlo

1. Introduzione. 

Con l’ordinanza n. 11867/2021 la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dai signori G.L. e P.G., interviene circa l’opponibilità ai terzi acquirenti della clausola “ne varietur”, mediante la quale veniva stabilito che qualsiasi modifica, anche precaria della linea architettonica del caseggiato doveva essere concordata con tutti gli altri proprietari.

Nel caso di specie, i ricorrenti agivano in giudizio avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che riformando l’ordinanza resa dal Tribunale di La Spezia, aveva accolto la domanda del sig. C.T., volta ad ottenere la condanna dei signori G.L. e P.G., all’eliminazione delle opere di ampliamento dell’edificio, sulla base di una pattuizione contrattuale avente ad oggetto una clausola “ne varietur” contenuta nell’atto di acquisto, con cui era stato originariamente convenuto che qualsiasi modifica anche precaria della linea architettonica del caseggiato dovesse essere concordata con tutti i proprietari, ritenendo la stessa ad essi opponibile in virtù alla nota di trascrizione prodotta in giudizio dall’appellante.

I giudici nomofilattici chiamati a pronunciarsi sulla questione, rigettavano il ricorso riconoscendo, il carattere reale della pattuizione, inserita nell’atto di vendita, costituendo la stessa una servitù reciproca tra immobili appartenenti ad un medesimo fabbricato, con la conseguente opponibilità ai terzi, essendo stata trascritta, mediante atto notarile, al momento dell’acquisto dell’immobile.

2. Natura giuridica dei limiti imposti alla proprietà privata pattuiti tra proprietari di immobili facenti parte dello stesso fabbricato.

La problematica relativa alla limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà esclusiva, in virtù di pattuizioni intervenute tra i proprietari di immobili facenti parte dello stesso edificio, fabbricato o condominio, è da sempre argomento di forte interesse da parte della giurisprudenza, la quale spesso si è pronunciata sull’ammissibilità di limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà, contenuto in pattuizioni ...

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