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Giudizio di revisione delle tabelle millesimali: presupposti e poteri del giudice

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Giudizio di revisione delle tabelle millesimali: presupposti e poteri del giudice

venerdì, 04 giugno 2021

Il giudizio di revisione delle tabelle millesimali vede quale presupposto l’obiettiva divergenza fra i valori proporzionali effettivi e quelli riportati nella tabella, dovuti ad intervenute variazioni dell’edificio o a errori oggettivi;  configura un procedimento di natura contenziosa nel quale il giudice deve disporre sulle spese giudiziali secondo le ordinarie regole della soccombenza, dovendosi intendere per tale, in forza del principio di causalità, la posizione di colui che abbia visto respingere la propria domanda, ovvero il resistente,  ove la domanda di revisione sia accolta, mentre andrà ravvisata come parte vincitrice ogni condomino nei cui confronti sia stato instaurato il contraddittorio, anche se non abbia formulato alcuna domanda o eccezione riguardo al diritto alla revisione.

Scritto da: Ginesi Massimo

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II 20 aprile 2021 n. 10372 rel. Scarpa) ripercorre, con ampie argomentazioni, il tema della revisione delle tabelle millesimali in condominio, soffermandosi sia sui presupposti che possono darvi luogo (confermando, a tal proposito, un orientamento ormai più che consolidato) sia sulla natura e gli esiti del giudizio, con riguardo al tema della soccombenza e della liquidazione delle spese di lite.

La pronuncia applica, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 69 disp. att. c.c. nella formulazione antecedente alla novella del 2012 e, tuttavia, le considerazioni svolte mantengono assoluto interesse ed attualità anche alla luce della normativa attualmente in vigore.  

La pronuncia di legittimità respinge il ricorso avverso la decisone della Corte d’appello di Genova con cui la corte territoriale ligure aveva confermato la sentenza di primo grado che disponeva la revisione delle tabelle millesimali, sull’assunto che “le tabelle esistenti, redatte nel 1960, si discostassero in misura rilevante dai valori proporzionali delle singole unità immobiliari, non considerando come parte abitativa l'interno numero 1 e come autonoma porzione l'appartamento attico numero 4”.

Con riguardo ai presupposti che danno luogo alla revisione, la Cassazione richiama il proprio costante orientamento che subordina tale iniziativa alla sussistenza di un errore genetico o di un'alterazione sopravvenuta del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari imputabile alle mutate condizioni dell’edificio (Cass. Sez. 2, 13/09/1991, n. 9579; Cass. Sez. U., 09/07/1997, n. 6222; Cass. Sez. 2, 22/11/2000, n. 15094; Cass. Sez. 2, 26/03/2010, n. 7300).

Si sottolinea, allora, come tale manifesta divergenza possa sussistere senza essere necessariamente correlata a modificazioni materiali dell’edificio, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari valori proporzionali.

La valutazione circa l'effettiva sussistenza della ...

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