Secondo l’art. 167 cod. civ., ciascuno o ambedue i coniugi, o anche un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni ai bisogni della famiglia.
Sotto il profilo dei soggetti che possono costituire il fondo, vale la pena ricordare che la c.d. legge Cirinnà (l. 20 maggio 2016, n.76) denominata “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, all’art.1 comma 13 prevede l’applicazione pressoché integrale di tutto il capo VI del codice civile, ivi compreso il fondo patrimoniale.
Non possono invece costituire il fondo patrimoniale le coppie non sposate (sebbene abbiano dei figli) e i conviventi di fatto che abbiano regolarmente registrato la loro convivenza: a questi ultimi, infatti, la stessa legge di riforma ha attribuito la possibilità di scegliere il solo regime patrimoniale della comunione dei beni.
Ai sensi dell’art. 167 c.c., la costituzione del fondo patrimoniale deve essere fatta per atto pubblico, anche in data successiva a quella del matrimonio (o dell’unione civile). Se viene effettuata da un terzo, può anche essere effettuata a mezzo di testamento.
I beni che costituiscono il fondo possono essere di proprietà o di un solo coniuge (o partner unito civilmente) oppure di entrambi, ed ogni coniuge o partner, pur destinando tali beni al fondo patrimoniale, può tuttavia mantenere una riserva di proprietà sui beni, senza con ciò entrare in conflitto con quanto disposto dalla legge, posto che l’art. 168 cod. civ. stabilisce che “la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione”.
L’art. 167 c.c. prevede un elenco tassativo di beni che possono formare oggetto di dotazione del fondo patrimoniale: beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di ...