Lo scorso anno il Governo mosso dalla grave situazione sanitaria e trasportato emotivamente dagli effetti economici e umanitari della pandemia, aveva emanato il “Decreto Rilancio” approvato poi in via definitiva e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio.
Molte sono state le novità contenute nel testo definitivo, tra le quali veniva ampliata la platea dei contribuenti che potevano presentare il 730 senza sostituto anche ai dipendenti che si trovavano in presenza del datore di lavoro tenuto ad eseguire il conguaglio (ai sensi dell’art. 159 D.L. 34/2020).
Il senso di questo ampliamento lo si poteva trovare nella relazione illustrativa allegata al Decreto, nella quale era indicato che questa possibilità venne concessa per far fronte alla difficoltà economica in cui si trovavano le aziende in quel particolare momento storico. Era un aiuto per i sostituti di imposta che si sarebbero trovati, nei mesi di luglio agosto e settembre, in carenza di liquidità a causa della pandemia e, allo stesso tempo, per molti contribuenti in presenza di incapienza d’imposta. Non sarebbe stato quindi possibile per molte aziende, senza questa novità, adempiere alle operazioni di conguaglio derivanti dalla presentazione del 730 da parte dei propri dipendenti.
Conguagli da modello 730
I conguagli da modello 730, sia a credito che a debito vengono regolate dall’art. 19 del D.M. 164/1999 il quale prevede che:
- Le somme a debito dovranno essere trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque su quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione del 730;
- Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo ...