 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Termini di accertamento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia in condominio

Articolo

Condominio

Termini di accertamento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia in condominio

venerdì, 28 maggio 2021

Con la sentenza 4 luglio 2019, n. 117, la Commissione tributaria provinciale di Lecco ha affermato il principio secondo cui nell’ipotesi di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate decade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui sono stati sostenuti concretamente i costi.

Scritto da: Servidio Salvatore

Dati del processo 

Nella vicenda in oggetto, a seguito intervento di recupero edilizio eseguito da un contribuente tra il 2005 e il 2006, dal controllo formale di Unico 2015 per l’anno 2014 effettuato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio inoltrava al contribuente nel novembre del 2017 richiesta di documenti che però non veniva ottemperata. Di qui l’iscrizione a ruolo della detrazione contestata.

Nel ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente ha sottolineato che i lavori erano stati eseguiti tra il 2005 e il 2006 e che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’integrazione dei documenti a novembre 2017. A detta del contribuente, quindi, al momento della richiesta documentale, il termine per la verifica e l’accertamento era ormai decaduto per espressa dizione normativa.

Viene citata a difesa la sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 2018, n. 9993.

La decisione

Il giudice adito ha dovuto così decidere se, in presenza di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il diritto di accertamento da parte del Fisco decadesse dall’anno in cui sono state sostenute le spese o da quello in cui le stesse sono state indicate nella dichiarazione dei redditi.

Apparentemente, ha spiegato la Commissione provinciale, si potrebbe pensare che, in base al criterio dell’autonomia dei periodi di imposta (art. 7 TUIR), il calcolo del termine debba decorrere dall’anno in cui le spese sono dichiarate.

In realtà, prosegue il giudice di prime cure, il principio dell’autonomia dei periodi di imposta non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive. Come accade per i bonus edilizi, che sono costituiti da un’unica detrazione, anche se ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati