Congedi straordinari e lavoro agile: le novità
L’art. 2 del d.l. 13 marzo 2021, n. 30, convertito, in l. 6 maggio 2021, n. 61 ha previsto importanti novità in tema di lavoro agile e congedi straordinari. Infatti, viene consentito, dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 104 del 1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della l. n. 170 del 2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, ha diritto ad un congedo straordinario, che
-può essere fruito in forma giornaliera od oraria;
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