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Revoca assembleare dell'amministratore prima della scadenza e risarcimento del danno

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Condominio

Revoca assembleare dell'amministratore prima della scadenza e risarcimento del danno

venerdì, 14 maggio 2021

Il rapporto contrattuale in forza del quale l’amministratore provvede alla gestione condominiale va ricondotto alla figura del mandato, al quale non possono essere applicate le norme sulla prestazione d’opera intellettuale; la natura fiduciaria del mandato comporta comunque la facoltà dell’assemblea di procedere in ogni momento alla revoca dell’incarico all’amministratore, anche in assenza di alcun motivo specifico, fatto salvo il diritto di costui al risarcimento del danno ove la sollevazione dell’incarico avvenga senza una giusta causa di revoca, che ben può essere individuata, in via esemplificativa, fra quelle delineate dall’art. 1129 c.c.

Scritto da: Ginesi Massimo

E’ quanto statuisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ. II, 19 marzo 2021 n. 7874 rel. Scarpa) a fronte del ricorso di un amministratore di condominio, revocato prima della naturale scadenza del mandato a cui, dapprima il Giudice di Pace di Palermo e poi il Tribunale della stessa città in sede di gravame, avevano riconosciuto il diritto al compenso sino all’esaurimento del rapporto ma non il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1725 c.c.; i giudici del merito avevano fondato la propria decisione sulla circostanza che tale norma in tema di mandato non fosse applicabile all’ipotesi dell’amministratore di condominio, figura cui doveva invece ritenersi applicabile l’art. 2237 c.c. in tema di professioni intellettuali.

La pronuncia di legittimità ha avuto eco fra taluni commentatori vicini al mondo professionale degli amministratori, che vi hanno immotivatamente ravvisato una portata innovativa riguardo ai diritti del professionista revocato, mentre sotto tale profilo la Corte riprende orientamenti già espressi dalle sezioni unite nel 2004 (e che nel provvedimento odierno sono espressamente richiamate).

Il vero pregio del provvedimento pare invece più quello di inquadrare con nitidezza lo statuto normativo e interpretativo a cui ricondurre l’amministratore di condominio che, alla luce della novella del 2012 e della normativa in tema di professioni non ordinistiche (L. 14 gennaio 2013 n. 4), deve essere qualificato come un mandatario soggetto alla specifica disciplina di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c. e non come un prestatore d’opera intellettuale.

Il giudice di legittimità è netto nello smentire l’applicabilità all’amministratore di condominio delle norme in tema di professioni intellettuali - con ciò censurando quanto invece statuito dai giudici di merito in primo e in secondo grado - ed in particolare nel ritenere la revoca dell’amministratore di ...

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