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Nullità del regolamento condominiale contrattuale e legittimazione passiva

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Condominio

Nullità del regolamento condominiale contrattuale e legittimazione passiva

venerdì, 07 maggio 2021

Come chiarito dall’ordinanza n. 6656 del 2021 della Suprema Corte, la sentenza che accoglie la domanda di nullità di clausole del regolamento di condominio “contrattuale”, ove proposta soltanto contro il condominio (in persona dell’amministratore), non può essere appellata da uno o da alcuni singoli condòmini, poiché la legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, restando a disposizione dei condòmini – effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avente ad oggetto un contratto plurilaterale – il rimedio dell’opposizione di terzo.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

Alcuni condòmini impugnano una deliberazione assembleare, chiedendo contestualmente la declaratoria di nullità di alcuni articoli del regolamento condominiale, nella parte in cui gli stessi consentono la sostituzione in assemblea dei condòmini assenti e non deleganti da parte dei rappresentanti di zona del comparto immobiliare. Il Tribunale accoglie entrambe le domande, proposte soltanto nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore pro tempore. Una diversa condomina, società immobiliare, propone appello, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (come nei confronti degli altri condòmini), sostenendo la necessità del litisconsorzio correlata alla riconosciuta natura contrattuale del regolamento condominiale, predisposto dalla società costruttrice del complesso edilizio. La corte d’appello, senza prendere posizione sulla natura contrattuale del regolamento di condomino, in difetto di apposito motivo di gravame, e pur convenendo sulla legittimazione passiva spettante ai singoli condòmini in ordine all’autonoma domanda di nullità del regolamento condominiale, ritiene che il diritto spettante alla  società appellante sia distinto ed autonomo rispetto alla sentenza resa nei confronti del condominio, con conseguente legittimazione a proporre, in luogo dell’appello, l’opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1. Contro tale statuizione propone ricorso per cassazione la società immobiliare, che ritiene, invece, di non potersi considerare terza rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del condominio, evidenziando, altresì, di aver sollevato in appello anche la questione della necessità del litisconsorzio anche di tutti gli altri condòmini.

La decisione della Suprema Corte

I giudici di legittimità rigettano il ricorso. La domanda proposta in primo grado era volta alla declaratoria di nullità di una delibera assembleare, ciò che aveva indotto gli attori a convenire in giudizio il solo amministratore di condominio. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 1131 c.c., che richiama le attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., assegna all’amministratore il ...

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