1. L’individuazione del problema
Il «tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale» è di proprietà esclusiva del proprietario della fabbrica sottostante – e che evidentemente è il solo a trarre da esso le relative utilità – salvo che un titolo essenzialmente formale ed esplicito non disponga diversamente. Questo, sostanzialmente, il principio di diritto formulato dalla recentissima ordinanza di Cass., sez. 2, 20 aprile 2021, n. 10370.
La soluzione offerta dal recente arresto della seconda sezione civile della Corte di legittimità (recante la firma dell’autorevole penna di Antonio Scarpa) alla questione per la quale è stata consultata, si dimostra, per la verità, di tale evidenza logico-giuridica e così naturalmente condivisibile, già ad un livello di immediata precomprensione, che parrebbe indurre l’interprete non tanto a svolgere riflessioni sul consequenziale e puntuale argomentare che v’è posto a sostegno, quanto piuttosto (e finanche) sulla stessa utilità del porsi della domanda che l’evocata soluzione ha poi consentito di conseguire. Invero, si può ragionevolmente credere – anche senza scomodare illustri Maestri del diritto civile ovvero categorie e principî a cavallo tra proprietà, comunione, condominio e cose comuni, messi in relazione con la concretezza dei fatti – che l’uomo della strada, il cui idealizzato ‘buon senso’ non dovrebbe mai essere trascurato, avrebbe, se opportunamente interrogato, probabilmente avanzato una soluzione declinata nei medesimi termini di quella affermata dalla Corte di legittimità (sia pure evidentemente sfornita di ogni tecnicismo giuridico).
Alle corte. All’interrogativo se il tetto di copertura di un fabbricato – non collegato materialmente, ma soltanto adiacente, ad altri, sebbene nell’insieme costituenti un condominio (cd. orizzontale) – sia di proprietà esclusiva (con tutte le incombenze giuridiche, tributarie e fiscali) del titolare dell’immobile sottostante (e rispetto al quale soltanto svolge la ...