I decreti emanati nel corso del 2020 a seguito dell'emergenza coronavirus avevano di fatto anticipato allo scorso anno le disposizioni in materia di 730, normate dalla Legge di Bilancio 2020, che avrebbero dovuto trovare efficacia solamente a partire da quest'anno.
Soggetti che possono utilizzare il 730
Sono coloro che nel corso del 2020 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
(Fonte: Agenzia delle Entrate).
Si ricorda che in assenza di sostituto d'imposta è comunque possibile presentare il modello 730; per il modello precompilato la presentazione deve avvenire in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente ovvero tramite un Caf o un professionista abilitato, mentre il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato.
In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” deve essere barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Nel caso di utilizzo del 730 senza sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 (Fonte: Agenzia delle Entrate).
Attenzione!! In linea generale, per utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5.000 è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità. Va compilato e presentato il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici (Fisconline/Entratel). La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 3, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).
Le scadenze 2021
In primis si ricorda che, già a partire dal 2020, le scadenze si sono uniformate per tutti, contribuenti (modello precompilato), Caf, professionista o sostituto d'imposta.
Ecco le scadenze del 2021 per la trasmissione telematica dei modelli affidati a soggetto abilitato alla trasmissione:
- 10 maggio: messa a disposizione della dichiarazione precompilata;
- 15 giugno: documenti consegnati entro il 31 maggio;
- 29 giugno: documenti consegnati tra i 1° giugno ed il 20 giugno;
- 23 luglio: documenti consegnati tra i 21 giugno ed il 15 luglio;
- 15 settembre: documenti consegnati tra il 16 luglio ed il 31 agosto;
- 30 settembre: termine ultimo per la presentazione telematica sia del modello 730 precompilato (contribuente) che ordinario;
- 25 ottobre: 730/2021 integrativo
Conguagli e rimborsi
Le regole prevedono che:
- in caso di imposta a debito derivante dal prospetto di liquidazione, la stessa sia trattenuta sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione del mese successivo rispetto a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione;
- anche in caso di un rimborso di un credito d'imposta l'erogazione dello stesso dovrà avvenire nella prima retribuzione utile (mese successivo rispetto a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione).