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Dati personali in busta paga. Regole e best practice da seguire per non violare il GDPR

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Dati personali in busta paga. Regole e best practice da seguire per non violare il GDPR

mercoledì, 21 aprile 2021

Nonostante le prime indicazioni sul trattamento di dati personali e sensibili contenuti nei prospetti paga e nei cedolini paga risalgano a più di vent’anni fa, non mancano casi in cui si assiste ancora a violazioni del principio di riservatezza e dei dettami della disciplina in materia di dati personali quando si elaborano e soprattutto quando si consegnano cedolini e buste paga e così finisce che anche chi non dovrebbe apprendere le informazioni private di un dipendente, ne viene a conoscenza, spesso per mancanza delle dovute misure di protezione e delle corrette prassi operative. Disattenzioni, all’apparenza banali, che però espongono il datore di lavoro, quale titolare del trattamento, a violazioni del GDPR con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.  
Quali sono allora le best practice da seguire nell’elaborazione e nella consegna dei prospetti paga ai dipendenti? Cosa dice il Garante in merito?

Scritto da: Spedicato Annalisa

I dati contenuti in busta paga e nei cedolini paga, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 679/2016 (GDPR) che detta tutte le definizioni dei termini contenuti nella normativa medesima, sono dati personali, in quanto si tratta di informazioni che si riferiscono a persone fisiche identificate o identificabili, ossia i lavoratori.


Siffatta documentazione può altresì contenere dati appartenenti alla categoria particolare di dati personali (quelli che venivano definiti “dati sensibili” secondo la vecchia direttiva n. 46/95), come i dati sanitari e cioè informazioni riferite alla salute fisica e mentale del lavoratore (come i sussidi di cura, le indennità missione handicappati) o dati giudiziari, ma anche dati che rivelano l’appartenenza ad un sindacato o ancora informazioni che, pur non rientrando tra le categorie particolari di dati menzionate all’art.9 del Regolamento n. 679, necessitano comunque di dovute cautele nel trattamento, ad esempio, pignoramenti per alimenti, multe disciplinari e informazioni analoghe.
Per quanto concerne in particolare il trattamento di dati appartenenti alla categoria particolare, quali dati sanitari, è opportuno rammentare che generalmente trattare queste informazioni è vietato, salvo non ricorra qualcuna delle deroghe menzionate all’art. 9 del Regolamento n. 679/2016.


Nello specifico, nel trattamento effettuato nel contesto lavorativo dal datore di lavoro, questi è abilitato al trattamento delle informazioni sensibili riferite ai suoi dipendenti sulla base dell’art. 9 paragrafo 2 lett. b del Regolamento, in quanto si tratta di un trattamento di dati necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento, quale datore di lavoro o dell’interessato, quale lavoratore, in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui il trattamento è autorizzato dalla disciplina giuslavoristica nazionale ed europea e dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale.


Resta inteso che il trattamento ...

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