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La concessione a terzi dell'uso di parti comuni del fabbricato condominiale: le maggioranze per deliberare ed i criteri per ripartire i proventi

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Condominio

La concessione a terzi dell'uso di parti comuni del fabbricato condominiale: le maggioranze per deliberare ed i criteri per ripartire i proventi

venerdì, 16 aprile 2021

La concessione ad un terzo dell'uso di un bene comune a titolo oneroso costituisce una buona occasione per reperire risorse per ridurre le spese condominiali o finanziare interventi di manutenzione. Il contributo affronta il tema partendo dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione 9 febbraio 2021 n. 3043.

Scritto da: Di Giovanni Pietro Maria

Il caso

Viene posta all'attenzione della Suprema Corte una controversia relativa all'impugnazione della delibera con la quale un condominio aveva approvato a maggioranza il bilancio consuntivo che prevedeva l'utilizzo del provento della locazione a terzi del lastrico solare per compensare, proporzionalmente i contributi dovuti da ciascun condòmino in ragione dei millesimi di proprietà.

L'impugnazione era stata proposta sul presupposto che la preventiva compensazione delle entrate con le spese aveva determinato il riconoscimento al ricorrente, titolare di una rilevante quota millesimale, della rendita proveniente dalla locazione solo in relazione a quanto detratto per fare fronte alle spese con contestuale violazione dei criteri legali di riparto delle spese.

Il Tribunale aveva ritenuto infondata l'impugnazione e la Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, aveva precisato anche che con precedente decisione assunta all'unanimità il condominio aveva deliberato di imputare i proventi della locazione a parziale copertura dei costi di gestione condominiale ed evidenziato, altresì che il regolamento condominiale contrattuale rimetteva all'assemblea ordinaria il potere di deliberare sull'erogazione dei sopravanzi della gestione e delle eventuali rendite dei beni comuni.

La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. VI ord. 9 febbraio 2021 n. 3043 rel. Scarpa) ha rigettato il ricorso  enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di condominio negli edifici, non è causa di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che in essa si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi, non pregiudicando tale decisione, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, nè l'interesse ...

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