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Il Reddito di Emergenza e la circolare Inps n. 61/2021

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Il Reddito di Emergenza e la circolare Inps n. 61/2021

martedì, 20 aprile 2021

La circ. Inps. n. 61 del 14 aprile 2021 fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio,ai sensi del d.l.41/2021, c.d. Decreto Sostegni.

L’evoluzione normativa del reddito di emergenza

L’art. 82 del d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020 introduce per la prima volta il reddito di emergenza, c.d. Rem, il quale consiste in un sostegno straordinario al reddito, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economiche che, nel periodo emergenziale da Covid-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dalla l. 27/2020 c.d. Cura Italia.

Successivamente, l’art. 12 del d.l. 41/2021 introduce alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem:

- in primo luogo, prevede alcune modifiche ai requisiti di accesso per i nuclei familiari in condizioni di difficoltà;

- insecondo luogo, individua una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, hanno interamente goduto e quindi terminato di percepire la NASpI e la DIS-COLL.

La circ. Inps. n. 61/2021 e le modifiche del reddito di emergenza

L’Inps, tramite la circ. n. 61 del 14 aprile 2021, da un lato, analizza in maniera particolareggiata le innovazioni apportate dall’art. 12 del d.l. 41/ 2021 e, dall’altro illustra i requisiti di accesso alla misura sussidiaria.

La circolare in commento precisa che la richiesta di Rem è subordinata al possesso dei requisiti residenziali, economici, patrimoniali e reddituali.

Nello specifico, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito familiare,calcolato al mese di febbraio 2021, inferiore al beneficio Rem;

b) valore ISEE inferiore a 15.000 euro;

c) valore del patrimonio mobiliare familiare, riferito all’anno 2020, inferiore alla soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;

- percettori di reddito di cittadinanza;

- soggetti che percepiscano o abbiano percepito una delle seguenti indennità:

1) indennità per alcune categorie di lavoratori introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni in l. 27/2020, c.d. Cura Italia;

2) indennità rivolte ai lavoratori dipendenti e autonomi, in attuazione dell’art. 44 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, in l. 27/2020, c.d. Cura Italia;

3) nuova indennità, per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, disciplinata dall’art. 84 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni, in l. 27/2020;

4) indennità per i lavoratori domestici, prevista dall’art. 84 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 27/2020.

L’Inps, con la circolare in esame, precisa che la nuova categoria di beneficiari, ossia i percettori della NASpI e DISC-COLL, debba aver integralmente usufruito di tale beneficio entroil periodo ricompreso tra l’1 luglio 2020e il 28 febbraio 2021.In tale ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario. In particolare, non può beneficiare del Rem chi ha chiesto e ottenuto l’anticipazione in unica rata in conseguenza di avvio di lavoro autonomo o attività di impresa e chi è decaduto dal diritto della prestazione prima del termine.

Le modalità di presentazione della domanda e il calcolo

Il reddito di emergenza è corrisposto in tre quote (ovvero può essere erogato per tre volte e per tre mensilità). Ai fini della determinazione dell’ammontare del Rem, si moltiplica l’importo base di 400 euro rispetto ad una scala di equivalenza variabile a seconda della composizione del nucleo familiare e nell’ipotesi del familiare disabile la soglia massima è elevata a 2,1.

La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per la presenza di un minorenne.

La particolarità interessante della norma riguarda anche i nuclei familiari che risiedano in abitazione in locazione, in tal caso la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. 

Infine, si precisa che l’Inps con la circ. ha reso noto che, è possibile inviare la domanda del Rem dal sito internet dell’istituto, esclusivamente online, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei servizi e carta di identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche agli istituti di patronato. 

Le domande dovranno essere presentate all’Inps in modalità telematica entro e non oltre il 30 aprile 2021 (termine perentorio).

 

 

 

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