Ammortizzatori sociali, Covid-19 e d.l. 41/2021
I commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'art. 8 del d.l. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento, i quali vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di:
- tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2). In base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente35 (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021);
- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
- centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Modalità di pagamento
I trattamenti di integrazione salariale COVID-19, decorrenti da “aprile 2021”, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sono effettuati con il flusso telematico "UniEmens-Cig".
Restano, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”. La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio. A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso “UniEmensCig”.
Per la compilazione dei flussi "UniEmens-Cig", il Ticket richiesto per la gestione dei pagamenti diretti tramite tale flusso è un Ticket tipizzato per tali pagamenti, per cui in fase di richiesta del Ticket, tramite l’apposita procedura, nei casi di pagamento diretto va selezionata la relativa voce, indicante la corretta tipologia di pagamento diretto. In ogni caso, in fase di accoglienza sono applicati controlli di coerenza del Ticket dichiarato nel flusso. Di conseguenza, un Ticket tipizzato per il pagamento diretto produce un errore bloccante se indicato in un flusso ordinario e un Ticket non tipizzato per il pagamento diretto produce un errore se indicato in un flusso "UniEmens-Cig".
Se nel mese sono presenti periodi (giorni) riferiti a eventi (Ticket) diversi, tale circostanza trova riscontro sul calendario della denuncia "UniEmens-Cig" (unica per quel mese) dove su ciascun giorno va indicato l’evento con il relativo Ticket (elemento <IdentEventoCIG>), così come già avviene per la CIG a conguaglio.
Per gli eventi di tipo CIG-Fondi a pagamento diretto, le relative coperture settimanali e giornaliere devono essere comunicate esclusivamente tramite il nuovo flusso "UniEmens-Cig" e non tramite l’UniEmens ordinario. Per i flussi "UniEmens-Cig" non è ammessa per la Settimana/Giorno la copertura di tipo "X".
Inoltre, l’elemento <ImpANF> può essere valorizzato solo se il <TipoCopertura> di tutte le settimane/giorni inviate con il flusso è di tipo 1, per cui solo se si tratta di settimane "totalmente NON retribuite". Laddove sia necessaria, per una stessa competenza, la presentazione sia di un flusso "UniEmens-Cig" che di un flusso UniEmens ordinario, rimangono comunque immutate le regole di compilazione di quest’ultimo. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si riportano due casi con compresenza per una stessa competenza dei due flussi:
1) caso di eventi di riduzione di orario (non a zero ore) di tipo CIG-Fondi a pagamento diretto, con presenza di tempo lavorato;
2) caso di eventi di sospensione a zero ore di tipo CIG-Fondi a pagamento diretto e presenza di integrazione da parte del datore di lavoro.
Riguardo all’elemento <IBAN>, la mancata compilazione dello stesso comporta che il pagamento venga effettuato con bonifico domiciliato presso Poste Italiane, salvo che per importi superiori ai 1.000,00 euro. Per il numero di giornate di detrazione, nel nuovo flusso "UniEmens-Cig", il campo <DetrazLavDip>, che può essere dichiarato per ogni Ticket presente nel flusso, può assumere solo i valori S o N, per cui se l’elemento viene valorizzato con S, l’informazione dei giorni di detrazione viene desunta con riferimento a ciascun Ticket presente nel flusso, a partire dal numero di giornate dichiarate con lo stesso Ticket.
Analogamente a quanto già avviene per i flussi UniEmens standard, la trasmissione di un flusso successivo, avente un ID trasmissione superiore, a parità di chiave, sostituisce il flusso precedente. Nel caso dei flussi “UniEmens-Cig” tale sostituzione è efficace (cioè effettivamente applicata) in relazione allo stato in cui si trova la denuncia, sulla base delle regole proprie del processo di gestione del flusso “UniEmens-Cig” a pagamento diretto.
Diversamente, nel caso in cui la variazione arrivi successivamente sarà necessario attendere l’esito della lavorazione prima di poter processare un nuovo flusso di variazione. Tale flusso resterà, dunque, nella coda dei pagamenti per una gestione successiva.
Nel caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della prestazione, possono essere accolti solo i flussi che presentino variazioni in aumento, anche contestuali, dei seguenti elementi:
1) <NumOreEvento>;
2) <ImpANF>;
3) <RetribTeorica>.
I flussi, analogamente a quanto già avviene per l’UniEmens standard, sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio.
Infine, come avviene per le prestazioni a conguaglio, anche per quelle a pagamento diretto viene messo a disposizione lo stesso strumento, il "Cruscotto CIG-Fondi", che consente ai datori di lavoro e agli intermediari di consultare lo stato della denuncia e le segnalazioni di anomalie. Al riguardo, con particolare riferimento a eventuali segnalazioni in ordine a coordinate IBAN che dovessero risultare errate o non intestate al beneficiario della prestazione, il datore di lavoro può inviare un flusso in variazione in cui indicare nuove coordinate in sostituzione delle precedenti ovvero una nuova denuncia senza compilare l’elemento IBAN, per l’Istituto procederà a effettuare un bonifico domiciliato.