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Amministratore di condominio e autoriciclaggio: quando e come

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Amministratore di condominio e autoriciclaggio: quando e come

lunedì, 12 aprile 2021

Con la breve sentenza n. 7074 del 2021, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su una tematica apparentemente nuova nella fenomenologia criminale del condominio, riguardante la configurabilità del delitto di autoriciclaggio nel caso di un amministratore di più condominii che distragga somma dai diversi fondi condominiali.

Scritto da: Giordano Vincenzo

Il caso ed i motivi del ricorso

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero presso la Repubblica di Sondrio avanzava ricorso avverso l’ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari, il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione di una misura personale interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionale e contestuale decreto di sequestro finalizzato alla confisca in relazione al reato contestato di autoriciclaggio a un amministratore di condominio.

Sul punto, il Pubblico Ministero lamenta che il giudice della cautela non aveva ritenuto configurabile il reato di autoriciclaggio, malgrado la fattispecie fosse caratterizzata dalla appropriazione da parte dell’imputato, amministratore di diversi condominii, di centinaia di migliaia di euro, anche mediante trasferimento di somme di denaro tra le diverse contabilità condominiali, e che soltanto grazie all’intervento degli amministratori successivi non sono andati definitivamente dispersi. 

Secondo il ricorrente, dal materiale investigativo in atti era facilmente desumibile il versamento delle somme su conti correnti intestati a società speculative, così come era dimostrato anche la fattispecie soggettiva di mascherare la provenienza delittuosa delle somme di denaro, nella consapevolezza di utilizzarle per investimenti in attività finanziarie.

La sentenza e il suo contenuto.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il ragionamento adoperato dal giudice delle indagini preliminari.

Per comprendere il ragionamento della Corte, bisogna rammentare brevemente la fisionomia oggettiva del delitto di autoriciclaggio.

La legge del 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, dopo un lungo dibattito dottrinale e dopo un tormentato iter legislativo, il delitto di autoriciclaggio, ex art. 648-ter.1.

Nella costruzione normativa, il soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, così come i concorrenti nel delitto presupposto. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

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