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Il contratto tipico di amministrazione di condominio: fine di un equivoco

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Il contratto tipico di amministrazione di condominio: fine di un equivoco

venerdì, 02 aprile 2021

La recente ordinanza 19 marzo 2021 n. 7874 pone la parola fine ad una delle questioni maggiormente controverse in ambito condominiale, riconducendo il vincolo che lega l'amministratore al condominio ad un contratto tipico, la cui disciplina solo in via residuale interseca quella del mandato.

Scritto da: Chiesi Gian Andrea

1. La "lunga marcia" di emancipazione del contratto di amministrazione di condominio dalla disciplina del mandato.

Con ordinanza 19.3.2021, n. 7874 la Corte di cassazione entra "a piedi uniti" nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale che, da sempre, ruota attorno alla figura dell'amministratore di condominio, qualificandolo in termini di contratto tipico - dotato, cioè, di una propria autonoma e specifica disciplina (rinvenibile essenzialmente negli artt. 1129-1131 cod. civ.) – diverso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale e rispetto al quale il ricorso alla disciplina dettata in tema di mandato ha carattere residuale; precisa ulteriormente la Corte, poi, che lo svolgimento di tale attività rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, soggiacendo, pertanto, alla disciplina generale di cui alla l. n. 4 del 2013.

La soluzione – che è data addirittura per scontata nel provvedimento in commento, tanto da rappresentare il vero e proprio postulato sul quale fonda la successiva motivazione della Corte, a proposito delle conseguenze patrimoniali connesse alle revoca dell'amministratore anteriormente alla naturale scadenza dell’incarico - rappresenta, invero, la prima presa di posizione del giudice di legittimità su tale peculiare profilo e fa registrare una netta inversione di tendenza rispetto alle soluzioni maggioritarie finora proposte, sostanzialmente favorevoli a ricondurre il contratto in questione al "tipo" codicistico del mandato.

Superata ben presto la teoria che ravvisava in esso un prestatore di lavoro subordinato, “l'amministratore del condominio – osserva LUMINOSO, Il rapporto di amministrazione condominiale, in Riv. giur. Edil., 2017, 221 ss. - viene qualificato dalla maggior parte della nostra dottrina e anche dalla giurisprudenza come mandatario. Viene prefigurata al riguardo l'esistenza di un vero e proprio contratto di mandato - ma è incerto se intercorra con l'intera collettività o con i singoli partecipanti - considerato dai più un “mandato collettivo” (nello stesso senso anche CARRATO, Il rapporto ...

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