 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Nulla la delibera assembleare se il cappotto termico restringe il balcone. Un invito alla prudenza

Articolo

Condominio

Nulla la delibera assembleare se il cappotto termico restringe il balcone. Un invito alla prudenza

mercoledì, 31 marzo 2021

Il Tribunale di Roma con la sentenza nr. 76 pubblicata il 16.12.2020 affronta con risolutezza un tema di estrema attualità, in considerazione delle recenti agevolazioni fiscali del bonus facciate al 90% e del superbonus al 110%, ovvero quello dei limiti alla realizzazione del cappotto termico laddove incida sulla proprietà esclusiva.

Scritto da: Zoina Elisabetta

La sentenza 

Il Tribunale Capitolino veniva chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di alcune delibere assembleari aventi ad oggetto lavori condominiali inerenti le facciate e le coperture condominiali comprensivi della realizzazione di un cappotto termico. Lamentavano i condomini istanti che l’assemblea avesse approvato l’esecuzione di un cappotto termico esterno che, realizzato con pannelli isolanti dallo spessore non precisato, sarebbe andato ad incidere sulla proprietà privata dei terrazzi riducendone la superficie; obiettavano peraltro che il Condominio avesse omesso di acquisire preventivamente uno studio tecnico di fattibilità per verificare l’impatto dell’intervento. Infatti, come risultava per tabulas, solo dopo l’approvazione dei lavori di cui alle delibere impugnate, il Condominio affidava l’incarico di procedere ad una valutazione tecnica di fattibilità delle opere approvate dalla quale emergeva che la realizzazione del cappotto termico esterno, con il suo spessore, avrebbe ridotto il piano di calpestio dei balconi di proprietà degli attori.

Nel decidere, il Tribunale in prima battuta rammenta opportunamente la disciplina dettata dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di condominio degli edifici, quanto a nullità e annullabilità delle delibere assembleari (cfr. per tutte: Cass. S.U. n. 4806/2005; conf. Cass. n. 17014/2010 e Cass. n. 27016/2011). In particolare, secondo i richiamato orientamento, devono qualificarsi "nulle" le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, nonché le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini e le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Invece, devono qualificarsi "annullabili" le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati