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Trascrizione della domanda di condanna al rispetto delle distanze legali, successione nella proprietà dell’immobile e riflessi in ambito condominiale

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Condominio

Trascrizione della domanda di condanna al rispetto delle distanze legali, successione nella proprietà dell’immobile e riflessi in ambito condominiale

venerdì, 26 marzo 2021

Con l’ordinanza n. 3681 del 2021, la Suprema Corte ribadisce che la domanda volta ad ottenere la condanna ad arretrare la costruzione eseguita in violazione delle distanze legali va qualificata come actio negatoria servitutis ed è soggetta a trascrizione ai sensi dell’art. 2653, n. 1, c.c. e chiarisce che, qualora in corso di causa si verifichi il trasferimento per atto inter vivos della res litigiosa, il mancato adempimento dell’onere di trascrizione non determina la cessazione della materia del contendere nel processo pendente tra le parti originarie, nonostante l’inopponibilità processuale al successore a titolo particolare degli effetti della sentenza in quella sede pronunciata. La decisione della Corte di cassazione offre lo spunto per una breve riflessione in tema di applicabilità anche in ambito condominiale dei princìpi enunciati.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

In una causa instaurata per violazione delle distanze tra due fabbricati, il giudice di primo grado accoglie la domanda e condanna il convenuto a demolire o ad arretrare la sua costruzione fino alla distanza legale di 10 metri dalla prospicente parete finestrata dell’edificio frontistante, collocato ad una distanza (pari a circa 7,50 metri) inferiore a quella minima di 10 metri, prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.

Investita dell’impugnazione da parte del soccombente, la corte d’appello, in via preliminare, esamina l’istanza dell’appellante, volta a far dichiarare cessata la materia del contendere, sulla base dell’allegazione dell’avvenuta alienazione dell’immobile a terzi, ai quali la emananda sentenza non sarebbe stata opponibile in difetto della trascrizione della domanda di controparte. L’istanza viene rigettata e i giudici di secondo grado confermano la sentenza del tribunale.

Il due volte soccombente nei gradi merito propone ricorso per cassazione, deducendo, come principale motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., in relazione agli artt. 2653 e 873 c.c., per avere la Corte d’appello errato nel non dichiarare la cessazione della materia del contendere, ritenendo sussistente un’ipotesi di successione particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Secondo la prospettazione del ricorrente, poiché l’art. 111 c.p.c. fa salve le norme relative alla trascrizione, la domanda avanzata nei suoi confronti doveva essere trascritta, ai sensi dell’art. 2653 c.c., n. 1, c.c., per poter poi opporre la sentenza di riduzione in pristino ai terzi aventi causa.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di cassazione procede, trattandosi di passaggio logicamente preliminare, alla qualificazione della domanda proposta dagli attori in primo grado, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l’arretramento della ...

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