Il caso affrontato da Trib. Mi, sez. Lav., 1 ottobre 2020, n. 1246, dott.ssa Capelli.
La parte ricorrente (impiegato presso una farmacia), censurando tra i vari motivi anche la mancata affissione del codice disciplinare, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli a seguito della «emissione anomala» di «una rilevante quantità di “scontrini di cortesia non fiscali”». In proposito, il ricorrente conveniva innanzi il Tribunale di Milano il suo ex datore di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno, alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso ed al pagamento della somma trattenuta a titolo di sospensione cautelare e disciplinare.
L’ex datore di lavoro (parte convenuta) si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto perché infondate in fatto e diritto.
Il Tribunale di Milano, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed istruita la causa, rigettava il ricorso perché «il lavoratore avrebbe potuto rendersi autonomamente e immediatamente conto dell’illiceità della propria condotta» anche senza l’affissione del codice disciplinare.
La Sentenza.
Il Tribunale, accertata la grave condotta del lavoratore e la mancata affissione del codice disciplinare, decideva la causa sulla scorta di un orientamento di legittimità consolidatosi negli anni.
Premesso e pacifico che il lavoratore aveva emesso degli «scontrini di cortesia non giustificati e mai fiscalizzati tramite fattura […] generanti una eccedenza di denaro mai confluita nelle casse delle Farmacie», il Tribunale motivava la decisione rilevando che «il lavoratore avrebbe potuto rendersi autonomamente e immediatamente conto dell’illiceità della propria condotta». Ne conseguiva l’irrilevanza al fine del decidere della «mancata pubblicità del codice disciplinare ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970».
L’orientamento richiamato nella parte motivazionale della sentenza dal giudice meneghino era il seguente: «La garanzia, prevista dal comma