Covid-19 e lavoro agile: normativa di riferimento
A causa dell’emergenza Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la sua diffusione. Tutta la normativa straordinaria ed urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell'attività lavorativa (soprattutto nei settori considerati essenziali, come quello relativo all'attività della resistente) con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia. In tale contesto, il lavoro agile è raccomandato o imposto dai vari d.p.c.m. che si sono susseguiti; infatti, il d.p.c.m. 1 marzo 2020, il d.p.c.m. 3 marzo 2020; il d.p.c.m. 10 aprile ed il d.p.cm. 26 aprile 2020 hanno raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Per questo motivo, la l. 27/2020, c.d. Cura Italia, la l. 77/2020, c.d. Decreto Rilancio, la l. 126/2020, c.d. decreto di agosto e da ultimo il d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, in l. 21/2021, c.d. Milleproroghe hanno disciplinato lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per il settore privato ed il settore pubblico, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Lavoro agile nel settore privato
L’allegato 1 punto 29 del d.l. 183/2020, convertito, con modificazione, in l. 26 febbraio 2021, n. 21,
ha proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. La disposizione richiamata dal punto 29 dell’allegato 1 è l’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020, della l. 77/2020, come modificato dal d.l. 30 luglio 2020, n. 83, la quale concerne:
- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Lavoro agile nel settore pubblico
Il punto 32 dell’allegato 1 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazione, in l. 26 febbraio 2021, n. 21 proroga l’art. 263, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l’applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Nello specifico, l’art. 263, comma 1, della l. 77/2020, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, prevede che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, in via transitoria, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Tali misure semplificate consentono di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della l. 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
L’art. 87, comma 1, della l. 27/2020 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la modalità ordinaria di lavoro delle amministrazioni pubbliche sia il lavoro agile, per cui
- si prevede la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- si prescinde, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della l. 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
Inoltre, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle predette amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Infine, si fa presente che con decreto ministeriale del 23/12/2020 e successivamente con decreto ministeriale del 20/01/2021 sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».
Lavoro agile per genitori con figli
L’art. 21-ter della l. 126/2020 riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave. La norma in commento attribuisce il suddetto diritto a condizione che nelnucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile in quanto non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore. Ricorrendo tutte le suddette condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro agile in favore dei suddetti genitori è riconosciuto anche in assenza degli accordi individuali previsti, in via generale, dalla normativa vigente, ossia attraverso la procedura semplificata. Viene fatto salvo il rispetto degli obblighi informativi previsto dalla normativa vigente, dettata dagli artt. da 18 a 23 della l. 81/2017, che prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Invece, l’art. 2 del d.l. 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 ed entrato in vigore il 13 marzo 2021, contiene misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Nello specifico, l’art. 2 del d.l. 30/2021 prevede la possibilità fino al 30 giugno 2021, per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 151/2001, c.d. testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I suddetti periodi sono coperti - art. 2, comma 3, del d.l. 13 marzo 2021, n. 30 - da contribuzione figurativa.