Lavoro agile: nozione
La l. 22 maggio 2017, n. 81 contiene norme per promuovere forme di lavoro caratterizzate da una elevata flessibilità, soprattutto con riferimento all'orario e alla sede di lavoro, c.d. lavoro agile o smart working, allo scopo di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
In particolare, l’art. 18 della l. 81/2017 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi; infatti, nello specifico viene previsto che il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”:
- stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro);
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici (sul punto, il comma 2 prevede che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa);
- eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
Infine, l’art. 1, comma 465, della l. 145 del 2018, c.d. legge di bilancio per il 2019, ha inserito il comma 3bis all’art. 18 della l. 81/2017, stabilendo che pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro (secondo la suddetta modalità) formulate:
- dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità,
- dai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Procedura semplificata
Il lavoro in modalità agile per essere attivato è necessario - art. 19 della l. 81/2017 - che tra il datore di lavoro ed il lavoratore venga sottoscritto un accordo, il quale può essere:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato.
L’accordo deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
L’accordo deve contenere:
- la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- la disciplina - con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali - dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della L. 300/1970;
- l’individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- i tempi di riposo del lavoratore;
- le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Con il d.p.c.m. 1° marzo 2020 è stata introdotta la c.d. procedura semplificata per attivare lo svolgimento del lavoro in modalità agile, la quale prevede che:
1) non deve essere comunicato nessun accordo individuale;
2) l’autocertificazione (in formato pdf), contenente l’elenco dei lavoratori posti in regime di smart working;
3) il file excel (formato .xlsx), con i dati obbligatori richiesti dalla procedura di comunicazione (codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del lavoratore insieme al relativo nome, cognome, data e comune di nascita, n. di PAT e voce di tariffa Inail applicata, insieme alla data di inizio e fine del periodo di applicazione dello smart working derogatorio).
A tal proposito, va ricordato - come previsto dall’allegato 1, punti 29 e 32, del d.l. 183/2021, convertito, con modificazioni, in l. 21/2021 - che sono prorogate, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021, le disposizioni, ossia gli artt. 90, commi 3 e 4 e 263, comma 1, della l. 77/2020, che prevedono obblighi di comunicazione, in assenza degli accordi individuali, in capo ai datori di lavoro del settore privato e del settore pubblico, a ogni rapporto di lavoro subordinato, che si svolga in modalità agile.