Il fatto di causa e il giudizio di merito.
Una condòmina impugnava il deliberato dell’assemblea che le attribuiva una quota millesimale ritenuta illegittima.
Al rigetto della domanda in primo grado conseguiva una pronuncia della Corte di Appello che, rigettando l’impugnazione, rinviava per il resto la causa al Tribunale per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, ritenendo che la domanda contenesse anche una richiesta di revisione delle tabelle millesimali.
La condòmina proponeva quindi ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi, il primo dei quali riveste particolare importanza nell’analisi della pronuncia.
Lamenta infatti la ricorrente la violazione dell’art.69 d.a.c.c., introdotto dalla legge 2002/2012 in rapporto alla legittimazione processuale del’amministratore condominiale come delineata dall’art.1131 cod.civ.
La pronuncia della Corte di Cassazione.
Nella deliberazione del motivo di ricorso, ritenuto peraltro fondato nei limiti in motivazione, la Corte chiarisce fin da subito che non trova applicazione ratione temporis la formulazione attualmente vigente del’art.69 d.a.c.c.
La controversia definita è iniziata infatti nel 2004, ossia in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 220/2012 e alla modificazione dell’art.69 d.a.c.c.
È opportuno ricordare che l’art.69 d.a.c.c., nella previgente disciplina prevedeva la possibilità di revisione delle tabelle millesimali in sede di assemblea nei due soli casi di errore e di sopravvenienza nel numero o nella consistenza dei piani tale da risultare una “notevole alterazione alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.
La formulazione della disposizione ha dato luogo ad una notevole e contrastata produzione giurisprudenziale e dottrinaria, tanto che il legislatore ha ritenuto di modificare la disciplina della revisione di cui all’art.69 d.a.c.c. precisando, al primo comma, che la rettifica o la revisione deve essere ...