Il periodo di transizione per la Brexit è terminato il 31 dicembre 2020. Nell'ambito del nuovo accordo commerciale, l’Unione Europea ha deciso comunque di posticipare le restrizioni al trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito di almeno quattro mesi, che potranno estendersi a sei mesi.
Nel frattempo, l’Unione Europea sta lavorando ad una bozza di decisione di adeguatezza che se venisse adottata, consentirebbe al trasferimento di dati personali tra i paesi del SEE e il Regno Unito di continuare ad essere effettuato come è stato fatto sinora (continuerebbero a valere, nella sostanza, le norme del Regolamento n. 679/2016) e non vi sarebbe necessità di autorizzazioni specifiche, come previsto dall’art. 45 del Regolamento n. 679/2016, in quanto, in tal caso, la Commissione considererà che il paese terzo, l’UK, garantisce un livello di protezione adeguato ai dati trasferiti.
Fino a che però tale decisione di adeguatezza non viene adottata e comunque qualora al termine del periodo cosiddetto bridge, non venisse adottata, lo scambio di dati personali tra Spazio economico europeo (SEE) e Regno Unito dovrà rispettare le restrizioni di trasferimento previste dal GDPR.
Pertanto, qualunque organizzazione che, avendo sede nel Regno Unito, riceva dati personali dal SEE, è tenuta a mettere in atto misure di sicurezza alternative prima della fine di aprile 2021, qualora non l’abbia già fatto.
Così, ad esempio, un'azienda o un'organizzazione del Regno Unito che non abbia sul territorio dello Spazio Economico Europeo alcuno stabilimento, intendendosi per tale una sede, una filiale, un ufficio, ma ha clienti nel SEE, offre beni o servizi nel SEE o monitora il comportamento di persone che si trovano sul territorio dello Spazio Economico Europeo, è tenuta a rispettare la disciplina sulla protezione dei dati sia del Regno Unito che dell’UE.
Infatti, ...