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Sul “diritto di ripensamento” dell’assemblea condominiale

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Sul “diritto di ripensamento” dell’assemblea condominiale

venerdì, 26 febbraio 2021

Con l’ordinanza n. 2636 del 2021, la Suprema Corte chiarisce che: all’assemblea di condominio, sempre nell’interesse collettivo, va riconosciuto il potere di modificare – revocando una o più precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti – le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, ad esempio per rivalutare la corrispondenza dell’innovazione già deliberata (nella specie l’installazione di un ascensore in area condominiale) ai limiti segnati dagli artt. 1120 e 1121 c.c.; il sindacato del giudice del merito in ordine all’esercizio di detta facoltà di nuovo apprezzamento è ammesso nei limiti consentiti dall’indagine per l’accertamento dell’eccesso di potere, e cioè di un grave pregiudizio per la cosa comune.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

La sentenza impugnata in Cassazione, confermando la statuizione di primo grado, dichiara nulla una delibera assembleare con la quale un condominio revoca la precedente decisione di procedere all’installazione di un impianto di ascensore nel fabbricato, adducendo, come fatto nuovo, l’assenza di un progetto esecutivo.

Le ragioni della declaratoria di nullità, per i giudici del merito, risiedono nel comportamento dell’organo assembleare, il quale, in sei riunioni succedutesi nel corso dei due anni antecedenti alla delibera contestata, ha sempre positivamente vagliato, con delibere mai impugnate, la ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 1120 c.c. e dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 – recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – per l’installazione dell’impianto di ascensore, sebbene sulla scorta del solo progetto di massima e di apposite indagini strutturali.

L’appello viene proposto da alcuni condòmini, evidentemente contrari all’installazione dell’impianto, e dunque diversi dai ricorrenti in primo grado. 

Gli appellanti, tuttavia, nella contumacia del condominio convenuto, innanzi al tribunale avevano semplicemente spiegato intervento a sostegno delle ragioni del condominio, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

La Corte territoriale riconosce esplicitamente ai condòmini intervenuti in primo grado la legittimazione alla proposizione del gravame, ma rigetta i motivi di appello.

Gli appellanti non demordono e propongono ricorso per cassazione, assumendo che la Corte d’appello abbia illegittimamente esteso il suo sindacato alle discrezionali valutazioni di merito spettanti all’assemblea circa l’opportunità di un più penetrante controllo sui lavori e sul progetto definitivo dell’impianto da realizzare.

Dal canto loro, gli originari condòmini ricorrenti in primo grado, totalmente vittoriosi in entrambi i gradi di merito, propongono ricorso incidentale condizionato, richiamando l’eccezione sollevata dinanzi alla corte territoriale, di inammissibilità dell’appello, giacché proposto da interventori adesivi dipendenti.

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