 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Le “interferenze” tra i consorzi di urbanizzazione e il condominio

Articolo

Condominio

Le “interferenze” tra i consorzi di urbanizzazione e il condominio

mercoledì, 24 febbraio 2021

L’ordinanza n. 1468/2021 della Corte di cassazione torna sul tema dei consorzi di urbanizzazione, dei relativi meccanismi di adesione e della conseguente disciplina applicabile.

Scritto da: Martino Andrea

Il caso affrontato da Cass. n.  1468/2021

Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione, in continuità con i suoi precedenti orientamenti, interviene a chiarire la natura e la disciplina dei Consorzi di urbanizzazione, in relazione ai contratti di compravendita di immobili in cui è pattuita una clausola di adesione al Consorzio.

In particolare, a seguito della conclusione di distinti atti di compravendita, tutti conclusi con la stessa società venditrice, alcune società acquirenti convenivano in giudizio quest’ultima ed un Consorzio per sentir dichiarare la nullità della clausola di adesione al Consorzio stesso, inserita nei contratti di compravendita degli immobili e, subordinatamente, ne chiedevano l’ annullamento per errore di diritto; chiedevano, altresì, di accertarsi la legittimità del recesso dal Consorzio per giusta causa, l'obbligo della venditrice di tenerli indenni dalle somme versate e da versare a titolo di partecipazione al Consorzio e l'accertamento della nullità delle delibere che disponevano il pagamento degli oneri consortili.

Nella resistenza del Consorzio e della società venditrice, il Tribunale di Napoli rigettava tutte le domande.

Gli attori propronevano, quindi,  appello e la Corte partenopea di secondo grado pronunciava sentenza con cui, nel rigettare l’impugnazione, faceva proprie le considerazioni svolte in una propria precedente pronuncia resa con riferimento a una identica vicenda, evidenziando che l'adesione dei proprietari delle unità immobiliari non si configurava quale obligatio propter rem, ma quale atto volontario di adesione al Consorzio, espresso dagli acquirenti al momento della stipula dei loro contratti di compravendita. Di conseguenza, osservava la Corte di Appello,  tale obbligazione era stata resa pienamente opponibile ai successivi acquirenti mediante la pubblicità conseguente alla trascrizione dell'atto costitutivo dello statuto del Consorzio, oltre che con l'obbligo generalizzato di trasfusione della relativa disposizione negli atti di acquisto delle unità immobiliari.

Ritenuta ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati