In base all’art. 1126 cod. civ., qualora l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzione del lastrico.
Nella giurisprudenza della S.C. non è chiaro se tale obbligo presuppone un diritto al godimento esclusivo del lastrico solare o se è sufficiente il godimento di fatto dipendente da un particolare rapporto tra unità in proprietà esclusiva e lastrico solare.
Talora si è parlato, genericamente ed incidentalmente, di “attribuzione” dell’uso esclusivo (Cass. 14 febbraio 1987 n. 1618, in Giur. it., 1989, I, 1, 572; Cass. 28 novembre 2001 n. 15131, in Arch. locazioni, 2002, 166). In altre occasioni si è affermato, sempre solo incidentalmente, che l'articolo 1126 c.c., nel disciplinare la ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare per chi ne ha l'uso esclusivo, non specifica la natura reale o personale di tale diritto, che è invece determinata dal titolo (Cass. 9 agosto 1999 n. 8532 e Cass. 21 maggio 1974 n. 1501, le quali hanno escluso che nei casi sottoposti al loro esame fosse configurabile un uso esclusivo; Cass. 10 aprile 1996 n. 3294 ha parlato di “diritto” di uso esclusivo, senza peraltro specificarne la natura e la fonte, con riferimento agli effetti della rinunzia da parte di uno dei contitolari di tale “diritto”).
Alla semplice situazione di fatto ha fatto riferimento la decisione secondo la quale la norma in questione, prevedendo testualmente che la contribuzione per un terzo delle spese di rifacimento del lastrico solare deve far carico ai condomini «che ne hanno l’uso esclusivo», anziché a quelli che ne «fanno» uso esclusivo, attribuisce all’espressione «uso esclusivo» il ...