La nuova scadenza
I termini per effettuare l’adempimento sono cambiati a seguito delle modifiche introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dall’art. 16-bis del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019. I nuovi commi 6-quater e 6-quinques dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 prevedono, dal 2021, il termine del 16 marzo come unica scadenza sia per la consegna della CU sintetica agli interessati che per l’invio telematico della CU ordinaria all’Agenzia delle entrate.
Rimane, invece, fermo il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), fissato al 31 ottobre di ciascun anno, che per il 2021 slitta a lunedì 2 novembre.
Dati anagrafici
Dati relativi al dipendente - Nuovo punto 11 “Stato estero”
Per le categorie di redditi esenti di docenti, ricercatori ed impatriati, da quest’anno, è obbligatorio indicare nel nuovo campo 11 “Stato estero” dei dati anagrafici, lo Stato Estero in cui tali soggetti erano residenti prima del trasferimento in Italia, secondo la codifica riportata nella Tabella H, presente in appendice alle istruzioni.
Dati fiscali
Redditi -Nuovi punti 13 e 14 “Giorni 1° e 2° semestre”
I nuovi punti 13 e 14 “Giorni – Primo e Secondo semestre” sono stati introdotti per indicare i giorni di spettanza del Credito bonus Irpef (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020) e del nuovo trattamento integrativo, nonché dell’ulteriore detrazione (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020). La somma di tali punti deve coincidere con il numero dei giorni di detrazioni esposto al punto 6 (“Numero di giorni per cui spettano le detrazioni”), che non può mai superare 365, nemmeno in caso di anno bisestile come per il 2020. Come illustrato nella circolare n. 29/2020 dell’Agenzia delle Entrate, in caso di rapporto di durata pari all’intero anno, il numero dei giorni da indicare al punto 13 è pari a 181 (escludendo quindi il 29 febbraio) e di conseguenza quello da riportare al punto 14 è pari a 184. L’unica eccezione è rappresentata dal caso di rapporto di lavoro iniziato prima del 29 febbraio 2020 e con durata inferiore all’anno, per cui nel primo semestre può essere incluso anche il 29 febbraio.
Oneri detraibili
Tra gli oneri detraibili da riportare nei punti da 341 a 352, oltre a quelli per i quali spettano le detrazioni nelle misure del 19% e 26% (tabella A e B dell’appendice delle istruzioni), le istruzioni riportano per la prima volta anche quelli relativi alle segeunti erogazioni liberali:
- in favore di Onlus o APS, con detrazione pari al 30% (cod. 71 della tabella C dell’appendice delle istruzioni);
- finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, con detrazione pari al 30% (cod. 72 della tabella C dell’appendice delle istruzioni);
- in favore delle Organizzazioni di volontariato, con detrazione pari al 35% (cod. 76 della tabella D dell’appendice delle istruzioni).
E’ presente infine, la detrazione del 90% prevista per i premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi (cod. 81 della tabella E dell’appendice delle istruzioni).
In sede di conguaglio, il sostituto avrà dovuto applicare la nuova previsione del comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR, in vigore dal 2020, secondo la quale la detrazione per oneri spetta in misura piena solo per redditi fino a 120.000. In caso di redditi superiori a 120.000 ma non a 240.000 euro l’importo della detrazione deve, invece, essere moltiplicato e di conseguenza riproporzionato in base al risultato della formula: 240.000 meno il Reddito Complessivo diviso 120.000.
A prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, resta invece fermo il diritto all’intero importo della detrazione, nel caso degli oneri dell’art. 15 del TUIR, di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 1-ter (interessi passivi), nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).
Detrazioni e crediti
Nuovo punto 368 “Ulteriore detrazione”
Il nuovo punto 368 è stato introdotto per recepire l’indicazione dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato, prevista per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. Tale detrazione, che si aggiunge a quelle già in vigore, spetta nel caso di reddito complessivo annuo superiore a 28.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro e diminuisce all’aumentare del reddito. Qualora, in sede di conguaglio, l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono a recuperare il relativo importo e se lo stesso risulta superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (si veda oltre Punto 469 “Irpef da trattenere successivamente alle operazioni di conguaglio”).
Nuovo punto 375 “Imposta netta”
Nel nuovo punto 375 va riportato il risultato della sottrazione tra l’imposta lorda, indicata al punto 361 e il totale detrazioni, esposte al punto 374. Il dato può, quindi, differire da quanto riportato al punto 21 “Ritenute Irpef”, perchè quest’ultimo importo deve essere esposto al netto del credito per le imposte pagate all’estero di cui al punto 376.
Nuova sezione “Trattamento integrativo”
L’articolo 1 del D.L. n. 3/2020 ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che spetta agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 potevano beneficiare del credito per lavoro dipendente e assimilato.
Qualora, in sede di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono a recuperare il relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
A seguito di tale modifica normativa è stata introdotta questa nuova sezione, che ricalca le stesse regole già previste in passato per il Credito bonus Irpef, ad eccezione dell’esposizione relativa all’importo del trattamento integrativo eventualmente non spettante e quindi recuperato.
Nel punto 403 andrà riportato l’eventuale importo recuperato entro le operazioni di conguaglio, mentre nel successivo punto 404 “Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio” dovranno essere indicate le sette rate residue da trattenere a partire dal mese successivo al conguaglio, nel caso di recupero superiore a 60 euro.
Altri dati
Punto 469 “Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio”
Nel punto 469 vanno esposti tutti gli importi delle imposte dell’anno trattenute dopo le operazioni di conguaglio, tra i quali quello relativo all’Irpef determinata in sede di conguaglio, in caso di recupero dell’ulteriore detrazione non spettante di importo superiore a 60 euro. Le istruzioni per la compilazione della CU precisano che dal punto 469 deve essere esclusa la prima delle otto rate in cui il debito dell’ulteriore detrazione è recuperato, prelevata in sede di conguaglio di fine anno.
Punto 474 “Erogazioni in natura”
A proposito della compilazione del consueto punto 474, nel quale deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, indipendentemente dal loro ammontare, le istruzioni ricordano che per il solo anno 2020, la soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3 del Tuir è passata da 258,23 a 516,46 euro, per effetto di quanto disposto dall’art. 112 del D.L. n. 104/2020.
Di conseguenza, per quest’anno, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore a 516,46 euro. Viceversa se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nuovo punto 475 “Somme restituite al netto della ritenuta subita”
Il nuovo punto 475 è riservato all’indicazione delle somme restituite nel 2020 al soggetto erogatore che sono state assoggettate a imposizione in anni precedenti e che secondo quanto previsto dal nuovo comma 2 bis dell’articolo 10 del Tuir, introdotto dall’art. 150 del DL n. 34/2020, non sono considerate oneri deducibili, ma devono essere restituite direttamente al netto della ritenuta subita all’epoca. In questi casi, il comma 2 dell’art. 150 del D.L. n. 34/2020 ha previsto, infatti, che ai sostituti spetti un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute.
Secondo quanto previsto, infine, dal comma 3 dell’art. 150 del D.L. 34/2020 tale modifica normativa si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto.
Nuovo punto 476 “Premio lavoratori dipendenti erogato”
L’articolo 63 del DL n. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha previsto che per il mese di marzo 2020, sia riconosciuto un premio, in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del Tuir, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente (2019) di importo non superiore a 40.000 euro, pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro durante lo stesso mese. L’Agenzia delle entrate è poi intervenuta, con la Circolare n. 8/2020 e la Risoluzione n. 18/2020, per fornire chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della previsione normativa.
Le istruzioni per la compilazione della CU, specificano che l’importo di tale premio, da indicare nel nuovo punto 476, deve essere esposto al netto di quanto eventualmente recuperato.
Nuovi punti da 478 a 480 “Clausola di salvaguardia”
Questa nuova sezione deriva dalla previsione contenuta nell’articolo 128 del D.L. 34/2020, che ha disposto che per l’anno 2020 sia il credito per lavoro dipendente sia il trattamento integrativo spettano anche nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente, a seguito del minor reddito prodotto a causa della fruizione delle misure di sostegno per l’emergenza Covid-19, quali la cassa integrazione, l’assegno ordinario, il congedo parentale, previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020. Per l’anno 2020 è prevista, quindi, in queste ipotesi una clausola di salvaguardia, illustrata anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2020, che deroga al principio generale secondo il quale i suddetti benefici fiscali sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.