Le tabelle sono organizzate (e facilmente consultabili) per categorie di autoveicoli, distinti tra diesel, benzina, elettrici, ibridi, a gpl, in produzione e fuori produzione, e tengono conto di tutti i costi di utilizzo e di gestione degli stessi, i cui valori sono riportati al lordo dell’iva.
Esse rappresentano il riferimento di rilevanza fiscale da adottare per l’erogazione dei rimborsi chilometrici a favore di dipendenti e collaboratori, nonché per la valorizzazione del fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali ai dipendenti.
Il rimborso chilometrico viene riconosciuto al lavoratore (dipendente o collaboratore) che utilizza la propria autovettura personale (previa apposita autorizzazione da parte dell’azienda) per esigenze lavorative: si applica in pratica nel caso in cui il lavoratore venga incaricato dall’azienda di recarsi in missione per conto dell’azienda stessa, utilizzando l’autovettura personale (e non può essere considerata “missione” il semplice trasferimento casa-lavoro e viceversa).
In tal caso, affinché il rimborso erogato sia fiscalmente deducibile e conforme alla normativa, è necessario rispettare talune condizioni:
- Preliminarmente occorre precisare che hanno rilevanza esclusivamente le trasferte che avvengono al di fuori del confine comunale in cui ha sede l’azienda;
- occorre determinare correttamente la tratta percorsa, intendendosi con tale espressione il tratto più breve che collega la sede dell’azienda con la destinazione finale (ed eventualmente anche il percorso di rientro presso la sede);
- bisogna identificare l’autovettura utilizzata ricercandola nell’elenco delle tabelle. Nel caso in cui essa non compaia magari perché troppo vecchia o perché si tratta di un modello particolare, occorre riferirsi al modello più simile;
- la determinazione dell’importo spettante avviene moltiplicando il costo chilometrico riportato per il tratto totale percorso;
- da ultimo, si ricorda di conservare tutta la documentazione a supporto della dimostrazione dell’avvenuta trasferta (nota di rimborso, lettera d’incarico, etc.).
In riferimento al calcolo del tratto da percorre, qualora il tratto “residenza del lavoratore-destinazione finale” dovesse risultare più breve rispetto a quello “sede dell’azienda-destinazione finale”, allora è possibile riconoscere il rimborso chilometrico calcolato sul percorso minore.
Circa la natura fiscale del rimborso chilometrico, lo stesso va analizzato sia dal punto di vista aziendale che da quello del lavoratore:
- l’azienda, qualora abbia rispettato le condizioni sopra descritte, e sempre che la trasferta sia assolutamente veritiera, ha diritto a dedurre fiscalmente la spesa sostenuta;
- per il lavoratore, il rimborso ricevuto, avendo questo una natura di rimborso e non di compenso, non ha rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 51 del T.U.I.R.
A tal proposito si ricorda che il rimborso erogato a favore del collaboratore occasionale costituisce sempre compenso reddituale fiscalmente rilevante, così come può assumere rilevanza fiscale in caso di accertamento, il rimborso palesemente sproporzionato erogato a favore di un lavoratore dipendente assunto part-time con una retribuzione modesta e con un rimborso chilometrico periodico, quasi equivalente se non addirittura superiore (rimane inteso che se le trasferte avvengono sempre nell’orario di lavoro, sono veritiere e supportate da tutta la documentazione richiesta, “nulla questio”).
Le tabelle chilometriche ACI rivestono inoltre un importante compito nel calcolo del fringe benfit annuale spettante ai lavoratori dipendenti ai quali l’azienda concede in uso promiscuo lavoro e personale un’autovettura.
Dal momento che i fringe benefit costituiscono compensi in natura, aggiuntivi alla retribuzione ordinaria, si rende necessario determinare l’ammontare degli stessi ai fini della loro tassazione in capo al percettore. Le tabelle ACI, dal momento che riportano il costo chilometrico riferito proprio al modello di autovettura concessa in uso promiscuo, determinano la base di calcolo del valore del fringe benefit, corrispondente alla moltiplicazione del costo stesso per una percorrenza media di 15.000 chilometri annui. Il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per un coefficiente che, sino al 30 giugno 2020 era fisso e corrispondeva al 30%, mentre dal 1° luglio 2020 lo stesso varia in funzione del tasso di inquinamento prodotto dal veicolo utilizzato: più inquina e maggiore sarà la tassazione.
A partire dal 1° gennaio 2021, le percentuali da prendere a riferimento per il calcolo della tassazione del fringe benefit sono le seguenti:
- se i valori di emissione di CO2 del veicolo sono non superiori a 60 g/Km: 25%;
- valori di emissione di CO2 del veicolo compresi tra 60 e 160 g/Km: 30%;
- valori di emissione di CO2 del veicolo compresi tra 160 e 190 g/Km: 50%;
- valori di emissione di CO2 del veicolo superiori a 190 g/Km: 60%
Tale modifica è stata introdotta dall’articolo 1, comma 632 dela Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) con lo scopo di rispondere alla crescente richiesta della società di ridurre l’inquinamento.
Fin dalla sua entrata in vigore, la norma ha destato non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in merito alla sua decorrenza: non si comprendeva se le nuove percentuali fossero da adottare per tutti dal 1° luglio 2020 o solo per i nuovi contratti che decorrevano a far data dal 1° luglio 2020.
Con la risoluzione 46/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- in relazione alla locuzione "di nuova immatricolazione", si deve far riferimento agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, ma a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020;
- in relazione alla data da cui far partire la nuova disciplina normativa, occorre riferirsi ai contratti che decorrono a partire dal 1° luglio 2020, così come anche meglio specificato dalla riformulazione dello stesso articolo 51, comma 4, lett. a) del T.U.I.R.
Dal punto di vista fiscale, il fringe benefit ha le seguenti rilevanze:
- per l’azienda che concede in uso il veicolo, è ammessa la deducibilità fiscale dal reddito nella misura del 70% del costo di acquisto, leasing o noleggio sostenuto;
- per il lavoratore, il reddito in natura così determinato verrà assoggettato alle trattenute fiscali e contributive.
Sempre dal punto di vista aziendale, in materia di iva, va messa doverosamente in rilievo la recente Risposta 631 del 29 dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, proprio in riferimento all’assegnazione al dipendente di un veicolo ad uso promiscuo, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al lavoratore, la detrazione dell’iva afferente all’acquisto (in proprietà, leasing o noleggio) ed impiego del veicolo medesimo è riconosciuta esclusivamente nella misura limitata del 40%.