Il Decreto Liquidità recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito in legge con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40] ha, a suo tempo, introdotto diverse novità per facilitare l’operatività del Fondo di garanzia per PMI con l’intento di fornire un miglior supporto in termini di liquidità alle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19.
Giova ricordare che il Fondo di garanzia per PMI è uno strumento istituito con la legge n. 662/1992 con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese e i professionisti che non dispongono di garanzie sufficienti per accedere ai finanziamenti erogati da istituti di credito e dagli altri intermediari finanziari. A causa dell’emergenza Covid-19, il Fondo è stato potenziato, anche grazie a quanto stabilito dall’Unione Europea nel regime approvato nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (sezione 3.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti), al fine di assicurare un più facile accesso alla liquidità in favore delle imprese in difficoltà.
Tra le diverse novità introdotte al Fondo di garanzia statale dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità che si sono succeduti lo scorso anno durante la pandemia, degne di rilievo sono certamente le disposizioni del Decreto Liquidità riferite alla facilitazione per l’accesso alla garanzia del fondo e alla sua estensione ad imprese estranee alla classificazione di piccole e medie imprese, infatti per aderire alla misura, con l’entrata in vigore del Decreto n.23/2020, non è stata più richiesta la valutazione del merito di credito dell’impresa ...