Vitto ed alloggio e le novita’ per il 2021
L’art. 36 del Ccnl lavoro domestico stabilisce che il datore di lavoro può offrire al lavoratore il vitto e l’alloggio.
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati annualmente; per il 2021 si è riunita, il 12 febbraio 2021, la Commissione Nazionale prevista dall’art. 45 del CCNL Lavoro Domestico, formata da FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF E FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, Uiltucs per rivalutarli.
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2021 INDENNITA’ DI VITTO ED ALLOGGIO VALORI GIORNALIERI |
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PRANZO E/OCOLAZIONE |
CENA |
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