Prospetto paga
La L. 5 maggio 1953 n. 4 fa obbligo ai datori di lavoro di corrispondere la retribuzione con un prospetto paga, su cui devono essere indicati tutti gli estremi relativi al lavoratore, alla retribuzione e alle trattenute. Tale prospetto deve portare la sigla o timbro del datore di lavoro.
E' bene conservare sempre i prospetti paga così da poter ricostruire, anche al fine di controlli futuri al momento della liquidazione e del pensionamento, il proprio rapporto lavorativo, essendo le buste paga "documenti" utilizzabili in eventuali cause di lavoro.
E' necessario che il lavoratore verifichi immediatamente, qualora riscuota in contanti, la rispondenza tra la somma percepita e le spettanze al netto segnalate sulla busta paga; infatti mentre per gli errori di calcolo contenuti sulla busta ci sono tempi più lunghi per possibili contestazioni, questo diritto decade immediatamente nel caso sopra ricordato.
Le informazioni di un prospetto paga sono suddivisibili in quattro gruppi di natura diversa:
1) dati anagrafici del lavoratore, dati identificativi dell'azienda e del periodo di retribuzione;
2) voci della retribuzione (in cifra mensile o oraria) che contribuiscono a determinare la paga oraria: paga base, contingenza, scatti di anzianità, supermini individuali o collettivi, premio produzione, 3° elemento ecc…
3) competenze relative al tipo di prestazione del mese e a condizioni soggettive: straordinari, indennità varie, integrazioni di malattia, ferie, elementi legati alla presenza, assegni familiari, ecc…;
4) trattenute previdenziali e sociali, trattenute fiscali e trattenute varie.
Anche nel rapporto di lavoro domestico, l’art. 33 del CCNL lavoratori domestici ritiene che il datore di lavoro, contestualmente al pagamento della retribuzione periodica, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e ...