Aspetti generali
La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178) rimodula o riconosce ex novo una serie di agevolazioni orientate, in particolare, all’acquisto di autovetture e autoveicoli a ridotto impatto ambientale. La finalità di rinnovare il “parco auto” dei privati e delle imprese si sposa, come si vedrà, con l’esigenza di garantire un percorso generale di riconversione verso tecnologie “ibride” o elettriche, e comunque con ridotte emissioni di CO2 nell’atmosfera.
In linea generale, i contributi in esame non funzionano come crediti di imposta o detrazioni, bensì come sconti diretti riconosciuti dal venditore dell’autoveicolo, il quale viene poi “reintegrato” dallo Stato.
In particolare, il presente contributo si concentra sui seguenti incentivi:
- bonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi;
- ecobonus, specificamente rivolto a veicoli con emissioni da 0 a 20 e da 21 a 60 g/km di CO2;
- bonus per l’acquisto di auto Euro 6;
- bonus per l’acquisto di auto elettriche da parte delle famiglie;
- bonus per l’acquisto di veicoli commerciali con alimentazione elettrica, ibrida, alternativa.
Inoltre, verrà brevemente esaminata la disciplina della c.d. ecotassa, che colpisce, specularmente (per disincentivarne l’acquisto), gli autoveicoli particolarmente inquinanti.
Bonus veicoli elettrici e ibridi
Per quanto riguarda i veicoli elettrici ed ibridi, alcuni incentivi sono previsti dall’art. 1, commi 652-653, della L. 30.12.2020, n. 178.
Questi consistono in contributi “a fondo perduto” riconosciuti a:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
che, nel periodo 01.01-31.12.2021, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2 e un prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).
Il contributo viene concesso sia senza che con rottamazione.
In ambedue i casi, è previsto che lo “sconto” venga direttamente concesso dal venditore.
Le due “categorie” di bonus prevedono ciascuna propri requisiti e una differente misura del contributo (vedasi tabella).
Bonus con rottamazione |
Bonus senza rottamazione |
Auto da rottamare omologata in una classe ambientale inferiore a Euro 6 e immatricolata prima dell’01.01.2011 |
Non necessita rottamazione di veicoli usati |
Misura del bonus: 2.000 euro |
Misura del bonus: 1.000 euro |
Ecobonus 2019
I nuovi incentivi possono cumularsi con l’ecobonus introdotto dall’art. 1, co. 1031, della L. 30.12.2018, n. 145, valido fino al 31.12.2021.
Anche in questo caso si tratta di un contributo a fondo perduto, variabile nell’ammontare, riconosciuto per l’acquisto, anche a mezzo di leasing, di veicoli di categoria M1 con emissioni di CO2 allo scarico non superiori a 60 g/km e prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).
L’ecobonus 2019 spetta per le seguenti “fasce” di veicoli, alle condizioni indicate in tabella.
Veicoli con emissione da 0 a 20 g/km di CO2 |
veicoli con emissioni da 21 a 60 g/km di CO2 |
||
Con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 |
Senza rottamazione |
Con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 |
Senza rottamazione |
6.000 euro |
4.000 euro |
2.500 euro |
1.500 euro |
In caso di rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
Auto Euro 6
Una tipologia di autoveicoli relativamente meno “ecologici”, ma comunque a basso impatto ambientale, è quella con emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km, oggetto dell’incentivo di cui ai commi 654 e 655 dell’art. 1 della L. n. 178/2020.
Questo bonus è riconosciuto in caso di acquisto, sempre da parte di persone fisiche e giuridiche che acquistano un autoveicolo nuovo di categoria M1 in Italia anche in locazione finanziaria, non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione con prezzo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa.
Il contributo è pari a 1.500 euro, e spetta a condizione che il venditore conceda uno sconto di almeno 2.000 euro.
Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 01.01.2011.
La misura riguarda gli acquisti effettuati nel periodo 01.01 – 30.06.2021, nei limiti dei fondi disponibili, pari a 250 milioni di euro.
Rottamazione dell’usato
In tutti i casi in cui sia richiesta la rottamazione del veicolo usato, il venditore avrà più tempo per avviare lo stesso alla demolizione.
La L. n. 178/2020 ha infatti sostituito il termine di 15 giorni – precedentemente previsto - dalla consegna del veicolo acquistato con il nuovo termine di 30 giorni.
Pertanto, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale (riconosciuto a fronte dello sconto concesso all’acquirente), ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista.
Estinzione/surroga del finanziamento
Se l’acquisto del veicolo è subordinato al totale o parziale finanziamento dell’importo, l’art. 1 co. 656 della L. n. 178/2020 ha previsto che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 13.08.2010, n. 141: l’acquirente può quindi in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento in qualsiasi momento e senza corrispondere penali.
Bonus per auto elettriche
Per gli acquisti, anche in leasing, effettuati entro il 31.12.2021, di un’auto elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro (IVA esclusa) e potenza fina a 150 kW, nel caso in cui la famiglia dell’acquirente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro, è prevista la concessione di un bonus pari al 40% del prezzo, che verrà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi disponibili, pari a 20 milioni (art. 1, commi 77-79, l. n. 178/2020).
Questo incentivo non è cumulabile con gli altri incentivi auto, e rimane subordinato all’emanazione di un provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro la fine gennaio 2021.
Si segnala che allo stato (febbraio 2021) il provvedimento non è stato ancora emanato, e la particolare fase politica caratterizzata dalla crisi di governo e dalla successiva formazione di un nuovo Esecutivo compromette la possibilità di concreta attuazione della disciplina agevolativa.
Veicoli commerciali
L’art. 1, comma 657, L. n. 178/2020, ha istituito un contributo destinato a chi acquista veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica nel periodo 01.01 – 30.06.2021.
Le misure del contributo, in ragione di alcune caratteristiche del veicolo acquistato e di altri requisiti, sono di seguito indicate in tabella.
Massa a terra del veicolo |
Alimentazione |
Rottamazione sì / no |
|
0-1,999 tonnellate |
elettrica |
4.000 |
3.200 |
ibrida / aliment. alternativa |
2.000 |
1.200 |
|
Altre tipologie |
1.200 |
800 |
|
2-3,299 tonnellate |
elettrica |
5.600 |
4.800 |
ibrida / aliment. alternativa |
2.800 |
2.000 |
|
Altre tipologie |
2.000 |
1.200 |
|
3,3-3,5 tonnellate |
elettrica |
8.000 |
6.400 |
ibrida / aliment. alternativa |
4.400 |
2.800 |
|
Altre tipologie |
3.200 |
2.000 |
Ecotassa
Contestualmente agli incentivi sotto forma di contributi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli nuovi “non inquinanti”, la L. n. 178/2020 è intervenuta sulla c.d. ecotassa, prevista dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di CO2.
In particolare (comma 651), l’ecotassa è stata eliminata per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e ne sono stati ridotti gli importi per le altre fasce inquinanti.
Dal 01.01.2021, queste sono le misure dell’ecotassa (si veda la tabella seguente).
Emissioni |
Misura ecotassa |
da 191 a 210 g/km |
1.100 euro |
da 211 a 240 g/Km |
1.600 euro |
da 241 a 290 g/Km |
2.000 euro |
da 291 g/Km in su |
2.500 euro |
Omologazione WLTP
Si precisa che, dal corrente anno 2021, i valori di riferimento vengono calcolati secondo l’omologazione WLTP.
Tale nuovo processo di omologazione è entrato in vigore dall’01.09.2017, sostituendo il precedente protocollo NEDC. La sigla significa “Worldwide harmonized light vehicles test procedure” (procedura di controllo armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri).
Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l’imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai soli fini dell’erogazione dell’ecobonus, è previsto un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30.06.2021.
Per conoscere i valori di emissione sarà sufficiente consultare il libretto di circolazione, nel quale saranno indicati i riferimenti necessari.