Il caso trattato
La causa che faceva da presupposto al provvedimento giurisdizionale traeva fondamento da un giudizio di impugnazione ex articolo 1137 Codice civile.
Alcuni condòmini, nello specifico, lamentavano l’illegittimità di una delibera in tema di riparto delle spese di manutenzione di un lastrico solare, adibito ad uso esclusivo di un condòmino, posto a copertura – per quanto è dato apprendere dalla succinta indicazione del fatto – di una determinata ala del fabbricato.
Nello specifico, il piano di riparto approvato dall’adunanza – e, in quanto tale, oggetto di contestazione – declinava le spese di manutenzione (cioè i cosiddetti “due terzi” – 2/3) della copertura in capo ai condòmini del fabbricato i cui immobili erano posti al di sotto della colonna d’aria verticale.
Secondò i condòmini impugnanti, le spese di manutenzione del lastrico solare andavano ripartite, nella misura residuale in questione, in capo a tutti i condòmini dell’intero fabbricato condominiale. Questi, infatti, ritenevano il lastrico una struttura contigua al tetto, la quale offriva copertura anche a vani di riconducibilità condominiale, come l’androne, o il corpo scala e via discorrendo. A tal uopo, essi (ricorrenti) deducevano e richiamavano, a fondamento dei propri assunti, le previsioni contenute nel regolamento condominiale, nonché nelle planimetrie catastali.
Questi i fatti.
La risoluzione della controversia, in tal caso, presuppone(va) la definizione della questione incidentale: vale a dire, l’individuazione, o meno, del lastrico solare come “parte comune” (e su essa si sono incentrati i giudici di legittimità).
Il tema d’indagine
Orbene: <<Al fine di accertare, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di deliberazione assembleare, l'obbligo dei condomini di sostenere le spese di manutenzione di un bene, ovvero, come nella specie, di un lastrico solare, la cui comune appartenenza si "presume", ...