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Gli edifici degradati, il sindaco e l’amministratore di condominio «sostituto» dell'assemblea

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Gli edifici degradati, il sindaco e l’amministratore di condominio «sostituto» dell'assemblea

venerdì, 05 febbraio 2021

L’art. 5 sexies del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. «sblocca-cantieri») convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede che: «1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 1105, c. 4, c.c., la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. 2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al c. 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, c. 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Scritto da: Belli Claudio

La disposizione

La norma in esame attribuisce al Sindaco il potere di emanare un’ordinanza - in caso di «urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana» (art. 50, c. 5 del d. lgs., 18 agosto 2000, n. 267) - dichiarativa dello stato di «degrado» di un edificio condominiale, prevedendo, inoltre, che, «a valle» del provvedimento, egli possa attivare la speciale procedura di cui all’art. 1105, c. 4, c.c. (propende per estendere la norma, già prevista per i «comunisti»/«condòmini», anche all’amministratore A. Celeste, L'inerzia dell'assemblea a fronte di lavori straordinari imposti, in Consulente Immobiliare, cit., p. 326; contro sembrerebbe, invece, R. Triola, Gli effetti della mancata approvazione del rendiconto condominiale, in AA.VV., Il condominio. Alcuni approfondimenti, Roma, 2019, p. 11) affinché il giudice adotti i provvedimenti necessari e, eventualmente, disponga la nomina di un amministratore giudiziale «ad hoc».

In assenza di elaborazioni teoriche è giocoforza indagare il significato e la portata della norma attraverso il «prisma interpretativo» della dottrina e della giurisprudenza che in passato hanno trattato l’art. 1105, c. 4, c.c.. Detti orientamenti hanno ritenuto che la «nomina» di un amministratore «ad hoc» può essere disposta sia se manchi l’amministratore, sia per sostituire o per «affiancare» quello in carica (M. Di Marzio, sub art. 1139 c.c., in Codice del condominio, AA.VV., diretto da A. Celeste, Milano, 2018, p. 215) e ciò tanto per l’amministrazione corrente quanto in relazione a singoli atti (G. Terzago, Il condominio. Trattato teorico-pratico, a cura di A. Celeste, L. Salciarini, P. Terzago, Milano, 2015, p. 679). Ovviamente le riflessioni sui poteri dell’amministratore nominato giudizialmente (sul punto U.M. Rolfo, Gli edifici condominiali dichiarati degradati: analisi della normativa e ...

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