Il fatto.
Due condomini impugnarono la delibera assembleare del Condominio nella parte in cui disponeva la rimozione dell’insegna pubblicitaria e del congegno di apertura del cancello posti sulle parti comuni, in ragione della cessazione dell’attività commerciale esercitata da uno dei due condomini; costoro affermavano il proprio diritto al mantenimento dei manufatti in virtù di una transazione conclusa con il Condominio, a seguito della impugnativa di una diversa delibera assembleare.
Il Tribunale in primo grado dichiarava improcedibile l’azione intentata, in virtù della clausola arbitrale ex art. 21 del regolamento condominiale; con tale clausola, difatti, si disponeva che - per qualsiasi controversia attinente all’adempimento del regolamento o all’uso della comproprietà - si sarebbe nominato un arbitro amichevole difensore, ovvero un collegio di arbitri, con un giudizio inappellabile e secondo di equità.
Nel ricorso per Cassazione, si affermava che ai sensi del regolamento condominiale il ricorso all’arbitrato sarebbe stato invocabile solo per le controversie relative a diritti condominiali disponibili; tuttavia, la rimozione dell’insegna pubblicitaria e del congegno di apertura del cancello non sarebbero più stati a disposizione del condominio, in seguito alla intervenuta transazione.
La Suprema Corte di Cassazione chiarisce, anzitutto, che non sussiste alcuna riserva di competenza esclusiva del giudice ordinario in relazione alla possibilità, riconosciuta a ciascun condomino assente, dissenziente o astenuto, di impugnare la delibera assembleare, e dunque non può escludersi “la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.” (si veda Corte di Cassazione, ordinanza del 15 dicembre 2020, n. 28058); quanto allo specifico motivo di ricorso avanzato, occorre formulare qualche breve osservazione.
L’ambito oggettivo dell’arbitrato.
Nella ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione rileva, come detto, che la ...