Ammortizzatori sociali: quadro di sintesi
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha modificato alcuni istituti di diritto del lavoro, come ad esempio gli ammortizzatori sociali, che possiamo così sintetizzare:
- vengono previste disposizioni speciali - quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive - per i trattamenti ordinari di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per i lavoratori assunti alla data del 23 febbraio 2020 o per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19 della l. 27/2020 ed art. 41, comma 2, del d.l. 23/2020);
- è riconosciuto l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto - nel 2020 e per un massimo di nove settimane - anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (art. 19, comma 5, della l. 27/2020);
- vi è la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane). La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (art. 20 della l. 27/2020);
- si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 della l. 27/2020 (per un periodo non superiore a nove settimane). La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (art. 21 della l. 27/2020);
- viene prevista per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole la concessione del trattamento di Cassa Integrazione speciale (CISOA);
- viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, c.d. CIGD, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (art. 22 della l. 27/2020).
Successivamente, il c.d. Cura Italia, ossia il d.l. 18/2020, convertito in l. 27/2020, è stato modificato ed integrato dal
- d.l. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in l. 77/2020, c.d. Decreto Rilancio;
- d.l. 16 giugno 2020, n. 52, abrogato dall’art. 1, comma 2, della l. 77/2020;
- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in l. 40/2020, c.d. Decreto Liquidità;
- d.l. 14 agosto 2020, n. 104, , convertito, con modificazioni, in l. 126/2020, c.d. Decreto Agosto;
- d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in l. 176/2020, c.d. Decreto Ristori;
- d.l. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. Decreto Ristori bis, abrogato dall’art. 1, comma 2, della l. 176/2020;
- l.30 dicembre 2020, n. 178, c.d. Legge di bilancio 2021. Nello specifico, i commi da 299 a 305, dell’art. 1 della l. 178/2020 individuano nuove disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia è stato introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA). Il periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. È possibile richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. I trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, quelli di assegno ordinario e CIGD tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Infine, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, è possibile richiederla per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Nuovi importi 2021 per gli ammortizzatori sociali
L’Inps, con circ. n. 7 del 21 gennaio 2021, ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativamente all'anno 2021. In particolare, l'Inps ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In materia di ammortizzatori sociali, la cassa integrazione 2021 prevede una somma pari a 939,89 euro netti o 1.129,66 euro netti per il lavoratore che, in base al contratto applicato, incassa una retribuzione, rispettivamente, fino a 2.159,48 euro o al di sopra di questa cifra.
Invece, i lavoratori occupati nell’ambito dell’edilizia – trattamenti di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali - possono contare invece su un 20% in più; pertanto, il trattamento cresce fino a 1.127,87 euro o a 1.355,58 euro netti; a seconda che il valore della retribuzione sia pari o al di sotto di 2159,48 oppure al di sopra.
Infine, la circolare Inps n. 7 del 2021 chiarisce anche quelli che sono gli importi 2021 dell’assegno ordinario per i fondi credito e credito cooperativo:
- retribuzione mensile lorda inferiore a 2.184,24 = importo pari a 1.186, 29 euro;
- stipendio mensile lordo compreso tra 2184,24 e 3.452,74 = importo pari a 1.367,35 euro;
- retribuzione mensile lorda superiore a 3.452,74 = importo pari a 1.727,41 euro.