Il caso affrontato da Trib.Mi, Sez.Lav.; 25 giugno 2020, n.819, Dott.ssa Gigli
La parte ricorrente, portiere in condominio, adiva il Tribunale di Milano per chiedere la condanna ex art. 2087 cod. civ. del suo datore di lavoro «a risarcire il danno differenziale per la somma complessiva di Euro 109.364,58». Ciò, a seguito di un infortunio occorso durante l’orario lavorativo per aver tentato di spaventare dei ladri che si erano introdotti nell’edificio.
Il condominio/datore di lavoro (parte convenuta) si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie.
Il Tribunale di Milano, istruita la causa anche con interrogatorio libero della parte ricorrente, rigettava il ricorso perché «il comportamento del ricorrente si pone alla stregua di “causa esclusiva dell’evento”, essendo imprevedibile, imprudente e non richiesto».
La Sentenza
Il Tribunale decideva la vicenda processuale essenzialmente su tre elementi istruttori: (1) l’interrogatorio libero della parte ricorrente; (2) il mansionario sottoscritto dal lavoratore prodotto dalla resistente; e da ultimo (3) il conseguente provvedimento disciplinare irrogato.
Infatti, nel mansionario (prodotto in giudizio) era espressamente previsto che «in caso di “movimenti sospetti”, l’addetto debba limitarsi ad avvisare “gli istituti/corpi di polizia preposti ad intervento” senza pertanto intervenire».
In sede di interrogatorio libero veniva così verbalizzato che «Scorti i malviventi con la refurtiva, il ricorrente si affacciava alla finestra della guardiola per intimare agli stessi di fermarsi, tuttavia, lo stesso scivolava e cadeva dalla finestra riportando gravi danni agli arti superiori».
All’esito dei fatti, il condominio emetteva un richiamo scritto nei confronti del lavoratore per essere intervenuto al fine di “sedare un diverbio” e “disarmare” i malviventi anziché, come previsto nel mansionario, limitarsi a chiamare le forze dell’ordine.
Tale ricostruzione fattuale portava il Tribunale a ritenere il comportamento del lavoratore/ricorrente ...