L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 13095 del 15 gennaio 2021, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA relativi all’anno 2020, che sono composti dal modello IVA 2021 e dal modello IVA Base 2021.
Termine di presentazione
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida, ma l’Amministrazione finanziaria provvederà, al momento della verifica, ad applicare la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione (da 250,00 a 1.000,00 euro), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva della dichiarazione, provveda ad effettuare il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta, attualmente pari ad 1/10 di 250,00 euro (circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2001, n. 106).
La dichiarazione presentata oltre 90 giorni si considera omessa, anche se costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. In tal caso, la violazione commessa dà luogo all’applicazione della sanzione:
- dal 120 al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250,00 euro, in presenza di debito d’imposta (art. 5, comma 1, del DLgs. n. 471/1997);
- da 250,00 a 2.000,00 euro, in assenza di debito d’imposta (art. 5, comma 3, del DLgs. n. 471/1997).
In caso di dichiarazione presentata oltre 90 giorni, il ravvedimento operoso può essere effettuato solo relativamente all’eventuale tardivo versamento.
Termine e modalità di versamento dell’IVA a debito
Il versamento dell’IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere effettuato:
- entro il 16 marzo 2021, utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099);
- utilizzando le seguenti procedure telematiche:
- “F24 On line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione al servizio; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane Spa.
È possibile rateizzare il versamento dell’IVA a debito in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16 marzo al 16 novembre 2021). In particolare:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi;
- la prima rata deve essere effettuata entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo 2021) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, per cui la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, fissata al 30 giugno 2021 dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021.
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno 2021 a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi. La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2021, oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2021 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine del 30 luglio 2021, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno 2021, al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40% (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20 giugno 2017, n. 73).
Ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006, i versamenti rateali aventi scadenza dall’1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.