Innanzitutto è stato disposto che la memorizzazione dei dati e la consegna dello scontrino a richiesta del cliente debbano avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In secondo luogo si è dato luogo ad una revisione integrale del quadro sanzionatorio, con differimento al 1° luglio 2021 dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri: queste le novità in tema di certificazione delle vendite al dettaglio da parte di commercianti al minuto ed attività assimilate. Di assoluto interesse per gli operatori è indubbiamente il nuovo assetto sanzionatorio, con irrogazione di sanzione in misura proporzionale al 90 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, ed una in misura fissa pari a 100 euro nei casi di omessa o tardiva trasmissione ovvero di invio con dati incompleti o non veritieri a condizione che la violazione stessa non abbia inciso sulla determinazione del tributo.
Memorizzazione e consegna
Come indicato nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, il momento di ultimazione ovvero di effettuazione dell’operazione, coincidente con consegna del bene o pagamento, costituisce il termine entro cui i dati dei relativi corrispettivi devono essere memorizzati, utilizzando il Registratore telematico-RT, il Server-RT o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con la stessa tempistica devono essere consegnati al cliente, e a richiesta di questo, i documenti che attestano l’operazione, e cioè in via alternativa il documento commerciale o la fattura.
Strumenti evoluti di pagamento
È stata differita al 1° luglio 2021, rispetto al 1° gennaio 2021, l’operatività della disposizione dettata dell’articolo 2, comma 5-bis del decreto legislativo n. 127/2015, che prevede l’utilizzo di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, per ...